Art. 8 
                       (Esercizio dei diritti) 
 
   1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati  con  richiesta
rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per  il
tramite di un incaricato, alla  quale  e'  fornito  idoneo  riscontro
senza ritardo. 
   2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono  essere  esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con  ricorso  ai  sensi
dell'articolo  145,  se  i  trattamenti  di   dati   personali   sono
effettuati: 
   a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n.  197,
e successive modificazioni, in materia di riciclaggio; 
   b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31  dicembre  1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1992,
n. 172, e successive  modificazioni,  in  materia  di  sostegno  alle
vittime di richieste estorsive; 
   c) da Commissioni  parlamentari  d'inchiesta  istituite  ai  sensi
dell'articolo 82 della Costituzione; 
   d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge,  per  esclusive  finalita'
inerenti  alla  politica  monetaria  e  valutaria,  al  sistema   dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi  e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita'; 
   e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera  f),  limitatamente
al  periodo  durante  il  quale  potrebbe  derivarne  un  pregiudizio
effettivo  e  concreto  per  lo  svolgimento   delle   investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria; 
   f)  da  fornitori  di   servizi   di   comunicazione   elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche  in
entrata,  salvo  che  possa  derivarne  un  pregiudizio  effettivo  e
concreto per lo svolgimento delle  investigazioni  difensive  di  cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; 
   g) per ragioni di giustizia,  presso  uffici  giudiziari  di  ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della  magistratura  o  altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; 
   h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121. 
 
   3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere  c),  g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 
   4. L'esercizio dei diritti  di  cui  all'articolo  7,  quando  non
riguarda dati di carattere oggettivo,  puo'  avere  luogo  salvo  che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti  di
tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da  tenersi  o  di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento. 
 
          Note all'art. 8:
              - Il  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 reca:
          «Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio».
              - Il    decreto-legge   31 dicembre   1991,   n.   419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 18 febbraio 1
          992, n. 172 reca: «Istituzione del Fondo di sostegno per le
          vittime di richieste estorsive».
              - La  legge 7 dicembre 2000, n. 397 reca: «Disposizioni
          in materia di indagini difensive».
              - La   legge   1° aprile  1981,  n.  121  reca:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».