Art. 9 
                      (Modalita' di esercizio) 
 
   1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo'  essere
trasmessa  anche  mediante  lettera  raccomandata,  telefax  o  posta
elettronica. Il Garante puo'  individuare  altro  idoneo  sistema  in
riferimento  a  nuove   soluzioni   tecnologiche.   Quando   riguarda
l'esercizio dei diritti di cui  all'articolo  7,  commi  1  e  2,  la
richiesta puo' essere formulata anche oralmente  e  in  tal  caso  e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 
   2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7  l'interessato
puo' conferire, per iscritto, delega o  procura  a  persone  fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi',  farsi
assistere da una persona di fiducia. 
   3. I diritti di cui  all'articolo  7  riferiti  a  dati  personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi  ha  un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o  per  ragioni
familiari meritevoli di protezione. 
   4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti  disponibili
o  esibizione  o  allegazione   di   copia   di   un   documento   di
riconoscimento. La persona  che  agisce  per  conto  dell'interessato
esibisce  o  allega  copia  della  procura,   ovvero   della   delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata  di  un  documento  di
riconoscimento dell'interessato.  Se  l'interessato  e'  una  persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata  dalla
persona  fisica  legittimata  in  base  ai  rispettivi   statuti   od
ordinamenti. 
   5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,  e'  formulata
liberamente e  senza  costrizioni  e  puo'  essere  rinnovata,  salva
l'esistenza di giustificati motivi,  con  intervallo  non  minore  di
novanta giorni.