Art. 16.
          Standard tecnici e flussi informativi di scambio

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro
della  innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le
province  autonome,  gli  standard  tecnici e i flussi informativi di
scambio  tra  i  sistemi,  nonche'  le  sedi  tecniche finalizzate ad
assicurare  il  raccordo  e  il  coordinamento  del sistema a livello
nazionale.
  2.  La  definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi
di  scambio  tra  i  sistemi  avviene  nel  rispetto delle competenze
definite  nell'Accordo  Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio
2002  e  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
          Note all'art. 16:
              -  Per  il  testo  deIl'art.  31, comma 2, della citata
          legge n. 675 del 1996, si veda nota all'art. 8.