Art. 26
                Disposizioni per la valorizzazione e
                  privatizzazione di beni pubblici

  1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n.  410,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le medesime
agevolazioni   di   cui  al  comma  8  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unita'  ad  uso  residenziale  trasferite alle societa' costituite ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2".
  2.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n.  351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, e' inserito il seguente:
"3-bis.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale il diritto di
opzione  per  l'acquisto  in forma individuale, al prezzo determinato
secondo  quanto  disposto  dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".
  3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole "ad
uso  residenziale",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  delle  unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale".
  4.  Alla  fine  del  comma  8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  2001,  n.  410,  sono  aggiunte  le seguenti parole: "Per i
medesimi   immobili   e'  concesso,  in  favore  dei  conduttori  che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per  cento,  ma  meno  dell'80  per  cento  delle unita' residenziali
complessive  dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento.
Le  modalita'  di  applicazione  degli  abbattimenti  di  prezzo sono
determinate con i decreti di cui al comma 1".
  5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n.  410,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che si trovano
in  stato  di  degrado  e  per  i  quali sono necessari interventi di
restauro  e  di  risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia".
  6.   All'articolo  3,  comma  13,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le  seguenti  parole:  "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con 1".
  7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  dicembre  2001, n. 410, dopo la parola: "immobili", sono aggiunte
le  seguenti:  "ad  uso residenziale non di pregio ai sensi del comma
13".
  8.  Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, e' aggiunto il seguente:
"17-bis.  Il  medesimo  divieto  non  si  applica  agli enti pubblici
territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali
poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero
per  le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte
dei  conduttori  che si trovano nelle condizioni di disagio economico
di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  ai fini dell'assegnazione delle
unita'  immobiliari  ai  predetti  soggetti. Ai fini dell'acquisto di
immobili  di  cui  al  comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti
pubblici  territoriali  possono costituire societa' per azioni, anche
con  la  partecipazione  di  azionisti  privati  individuati  tramite
procedura di evidenza pubblica".
  9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  sono  soppresse  le parole: "Le unita' immobiliari, escluse
quelle  considerate  di  pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori,  in  assenza  della  citata  offerta  in opzione, abbiano
manifestato  volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  sono vendute al
prezzo  e  alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".
  10.  All'articolo  1  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis.   I   beni   immobili  non  piu'  strumentali  alla  gestione
caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie
dello  Stato  spa,  ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  e  successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge  23  dicembre  1999,  n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo,  sono  alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da  essa  controllate,  direttamente  o  con  le  modalita' di cui al
presente  decreto.  Le  alienazioni  di  cui  al  presente comma sono
effettuate  con  esonero  dalla  consegna dei documenti relativi alla
proprieta'   e  di  quelli  attestanti  la  regolarita'  urbanistica,
edilizia    e    fiscale    degli    stessi    beni.    Le    risorse
economico-finanziarie    derivanti   dalle   dismissioni   effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti  relativi  allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio".
  11.  All'articolo  15,  comma  10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Alle
cessioni   dei   crediti  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione  dello  Stato  e  di  altri enti pubblici, previste
dalla  legge  ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello  Stato,  non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".