Art. 27
                Verifica dell'interesse culturale del
                   patrimonio immobiliare pubblico

  1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,
alle  province,  alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro
ente  ed  istituto  pubblico,  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo   29   ottobre   1999,   n.  490,  sono  sottoposte  alle
disposizioni  in  materia  di  tutela del patrimonio culturale fino a
quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
  2.  La  verifica  circa  la  sussistenza  dell'interesse artistico,
storico,  archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma
1,  e'  effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei
soggetti  cui  le  cose  appartengono,  sulla  base  di  indirizzi di
carattere  generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
  3.   Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  verifica  non  sia  stato
riscontrato  l'interesse  di  cui  al  comma 2, le cose medesime sono
escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  tutela di cui al
decreto legislativo n. 490 del 1999.
  4.   L'esito   negativo  della  verifica  avente  ad  oggetto  cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici  territoriali,  e' comunicato ai competenti uffici affinche'
ne  dispongano  la  sdemanializzazione,  qualora  non vi ostino altre
ragioni di pubblico interesse.
  5.  Le  cose  di  cui  al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le
quali  si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono liberamente
alienabili.
  6.  I  beni  nei  quali  sia stato riscontrato, in conformita' agli
indirizzi  generali  richiamati  al  comma  2, l'interesse artistico,
storico,  archeologico  o  etnoantropologico  restano definitivamente
sottoposti alle disposizioni di tutela.
  7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui  al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
  8.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  articolo,  la
competente   filiale   dell'Agenzia   del   demanio   trasmette  alla
soprintendenza  regionale,  entro  trenta giorni dalla emanazione del
decreto  di  cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta'
dello  Stato  o del demanio statale sui quali la verifica deve essere
effettuata,   corredati   di   schede   descrittive  recanti  i  dati
conoscitivi relativi ai singoli immobili.
  9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di
redazione  delle  schede  descrittive  sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto
con  l'Agenzia del demanio entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legge.
  10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta
dalle  soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel
termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla richiesta, conclude il
procedimento  di  verifica  in ordine alla sussistenza dell'interesse
culturale   dell'immobile   con   provvedimento  motivato  e  ne  da'
comunicazione  all'agenzia  richiedente,  entro sessanta giorni dalla
ricezione della relativa scheda descrittiva.
  11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al
comma  10,  confluiscono  in  un  archivio informatico accessibile ad
entrambe  le  amministrazioni,  per  finalita'  di  monitoraggio  del
patrimonio  immobiliare  e  di  programmazione  degli  interventi  in
funzione delle rispettive competenze istituzionali,
  12.  Per  gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti
ed  istituti  pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti
interessati,  che  provvedono  a  corredare  l'istanza  con le schede
descrittive  dei  singoli  immobili. Al procedimento cosi' avviato si
applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
  13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi
15  e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito  con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3  al  5  dell'articolo  84  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano  anche  ai  beni  immobili  di  cui al comma 5 del presente
articolo,  nonche'  a  quelli  individuati  ai  sensi  del  comma 112
dell'articolo  3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter.