Art. 27
Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,
alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro
ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle
disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a
quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma
1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei
soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato
riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al
decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre
ragioni di pubblico interesse.
5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le
quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente
alienabili.
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformita' agli
indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente
sottoposti alle disposizioni di tutela.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la
competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla
soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del
decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta'
dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere
effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati
conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di
redazione delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto
con l'Agenzia del demanio entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta
dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il
procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse
culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da'
comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla
ricezione della relativa scheda descrittiva.
11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al
comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad
entrambe le amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del
patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali,
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti
ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti
interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede
descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si
applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi
15 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 del presente
articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter.