Art. 28 Cessione terreni 1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto ai conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo.".