Art. 28
                          Cessione terreni

  1.  Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n.  410,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Il prezzo di
vendita  dei  terreni  e'  pari  al  prezzo  di  mercato degli stessi
immobili  liberi,  diminuito  del  30  per  cento. E' riconosciuto ai
conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le
modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo.".