Art. 29
           Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici

  1.  Ai  fini  del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
previsti  per  l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili
dello  Stato,  l'alienazione  di tali immobili e' considerata urgente
con  prioritario  riferimento  a  quelli  per  i quali sia stato gia'
determinato   il   valore   di  mercato.  L'Agenzia  del  demanio  e'
autorizzata,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
a  vendere  a  trattativa  privata,  anche  in  blocco, beni immobili
adibiti  ad  uffici  pubblici  non  assoggettati alle disposizioni in
materia  di  tutela  del  patrimonio  culturale  dettate  dal decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n. 490, ovvero per i quali sia stato
accertato,  con le modalita' indicate nell'articolo 27, l'inesistenza
dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo
gratuito  e  l'eventuale  diritto  di  prelazione  spettante  ad enti
pubblici  anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di
cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma  18  del  medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle
entrate  rivenienti  dalla  vendita degli immobili di cui al presente
articolo,  nel  limite di 50 milioni di euro, e' iscritta nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito
fondo  da  ripartire,  per  provvedere  alla  spesa  per  i canoni di
locazione   degli  immobili  stessi.  Il  fondo  e'  attribuito  alle
pertinenti  unita'  previsionale  di  base  degli stati di previsione
interessati  con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su  proposta  del  Ministro  competente,  da  comunicare,  anche  con
evidenze  informatiche,  tramite  l'Ufficio centrale di bilancio alle
relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere
dall'anno  2005,  l'importo  del fondo e' determinato con la legge di
bilancio.