Art. 30
Valorizzazione immobili dello Stato
attraverso strumenti societari
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della
valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del
patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo
periodo del comma 15 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, attraverso l'Agenzia del demanio, puo' promuovere la
costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province
e delle regioni interessati, di apposite societa' per azioni miste,
denominate societa' di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio
individua gli azionisti privati delle societa' di trasformazione
tramite procedura di evidenza pubblica. Alle societa' di
trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma,
possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione,
singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprieta' dello
Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le
province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre
le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili
gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile,
dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura
patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la societa'
di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili
attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli
azionisti pubblici delle societa' di trasformazione urbana, da
stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei
comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni
e gli enti locali interessati.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art.
120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio
ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.