Art. 30
                 Valorizzazione immobili dello Stato
                   attraverso strumenti societari

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai fini della
valorizzazione,  trasformazione,  commercializzazione  e gestione del
patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo
periodo del comma 15 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.   410,  attraverso  l'Agenzia  del  demanio,  puo'  promuovere  la
costituzione,  anche con la partecipazione dei comuni, delle province
e  delle  regioni interessati, di apposite societa' per azioni miste,
denominate  societa'  di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio
individua  gli  azionisti  privati  delle  societa' di trasformazione
tramite   procedura   di   evidenza   pubblica.   Alle   societa'  di
trasformazione  urbana,  costituite  ai  sensi  del  presente  comma,
possono  essere  conferiti  o  attribuiti,  a  titolo di concessione,
singoli  beni  immobili  o  compendi  immobiliari di proprieta' dello
Stato  individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le
province  e  le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre
le  Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili
gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico
previsto  dagli  articoli  823 e 829, primo comma, del codice civile,
dei   beni   demaniali   trasferiti.  I  rapporti,  anche  di  natura
patrimoniale,  intercorrenti  tra l'Agenzia del demanio e la societa'
di  trasformazione  urbana  sono disciplinati da apposita convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
Una  quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili
attraverso  le  procedure  di  cui  al  presente comma spettante agli
azionisti  pubblici  delle  societa'  di  trasformazione  urbana,  da
stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
destinata  alla  realizzazione  di programmi di edilizia residenziale
convenzionata,  finalizzati  a  sopperire alle esigenze abitative dei
comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni
e gli enti locali interessati.
  2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del  demanio,  puo'  partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse  dalle citta' metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art.
120  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato   con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni, che includano nel proprio
ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.