Art. 31 Fondi di investimento immobiliare 1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e' realizzata, alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' stato assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.