Art. 31
                  Fondi di investimento immobiliare

  1.   I  soggetti  non  residenti,  che  hanno  conseguito  proventi
derivanti   dalla   partecipazione   ai  fondi  immobiliari,  nonche'
plusvalenze  realizzate  mediante  la loro cessione o rimborso, hanno
diritto,  facendone  richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui
il  provento  e'  percepito  o  la  plusvalenza  e'  realizzata, alla
societa'  di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1
per  cento  del  valore  delle  quote,  proporzionalmente riferito al
periodo  di  possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni
caso  il  valore  delle quote e' rilevato proporzionalmente al valore
netto  del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre   2001,  n.  410,  sul  quale  e'  stato  assolta  l'imposta
sostitutiva.  Il  pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il
tramite  della  banca  depositaria,  computandolo  in diminuzione del
versamento  dell'imposta  sostitutiva  dell'1 per cento. Il pagamento
non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti non residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239.