Art. 32
             Misure per la riqualificazione urbanistica,
          ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
       dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
          nonche' per la definizione degli illeciti edilizi
                e delle occupazioni di aree demaniali

  1.  Al  fine  di  pervenire  alla  regolarizzazione  del settore e'
consentito,  in  conseguenza  del  condono,  il  rilascio  del titolo
abilitativo  edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
  2.  La  normativa  e'  disposta  nelle  more dell'adeguamento della
disciplina  regionale  ai  principi  contenuti  nel testo unico delle
disposizioni   legislative   e  regolamentari  in  materia  edilizia,
approvato  con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo
V  della  Costituzione  come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n.  3,  e  comunque  fatte  salve le competenze delle
autonomie locali sul governo del territorio.
  3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo  abilitativo  sono  stabilite  dal  presente  articolo e dalle
normative regionali.
  4.  Sono  in  ogni  caso  fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali  ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento  con  le  leggi  28  febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  con l'art. 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
  6.  Al  fine  di  concorrere alla partecipazione alla realizzazione
delle   politiche   di   riqualificazione   urbanistica   dei  nuclei
interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi
del  comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.Lgs. 28 agosto 1997,
n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
  7.  Al comma 1 dell' articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis)  nelle  ipotesi  in cui gli enti territoriali al di sopra dei
mille  abitanti  siano  sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di  elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del   consiglio  e'  adottato  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente
lettera  si  applicano  anche nei confronti degli altri organi tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici".
  8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere  adottati,  la  regione  assegna  agli enti che non vi abbiano
provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale,
con  lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere
nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo
termine, la regione ne da' comunicazione al Prefetto. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri
organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici".
  9.  Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la
partecipazione  di  risorse private, rivolto alla riqualificazione di
ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e
sociale,  con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare
anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e'
destinata  una  somma  di  20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28
agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati  gli ambiti di rilevanza e
interesse   nazionale   oggetto   di   riqualificazione  urbanistica,
ambientale   e   culturale.   Su   tali   aree,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con i soggetti pubblici
interessati,   predispone   un  programma  di  interventi,  anche  in
riferimento  a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.
  10.  Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza  del  territorio  nazionale  dal  dissesto idrogeologico e'
destinata  una  somma  di  20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, da adottare
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
D.Lgs.  28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel
programma.  Su  tali  aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio,  d'intesa  con  i  soggetti  pubblici  interessati,
predispone  un  programma  operativo  di  interventi  e  le  relative
modalita' di attuazione.
  11.  Allo  scopo  di  attuare  un  programma  di  interventi per il
ripristino  e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle
disposizioni  del  titolo  11  del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e'
destinata  una  somma  di  10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  peri  i  beni  e  le attivita' culturali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28
agosto  1997,  n.  281,  tale  somma  e'  assegnata  alle regioni per
l'esecuzione  di  interventi  di  ripristino  e  di  riqualificazione
paesaggistica  delle  aree  tutelate,  dopo  aver individuato le aree
comprese nel programma.
  12.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  la  Cassa  depositi  e  prestiti  eautorizzata  a  mettere a
disposizione   l'importo  massimo  di  50  milioni  di  euro  per  la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la
concessione  ai  comuni  e  ai  soggetti  titolari  dei poteri di cui
all'articolo  27,  comma  2,  del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche
avvalendosi  delle  modalita' di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  di  anticipazioni, senza
interessi,  sui  costi  relativi agli interventi di demolizione delle
opere  abusive  anche  disposti  dall'autorita'  giudiziaria e per le
spese   giudiziarie,   tecniche   e   amministrative   connesse.   Le
anticipazioni,  comprensive della corrispondente quota delle spese di
gestione  del  Fondo,  sono  restituite al Fondo stesso in un periodo
massimo  di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, utilizzando le
somme  riscosse  a  carico  degli  esecutori  degli abusi. In caso di
mancato  pagamento  spontaneo del credito, l'amministrazione comunale
provvede  alla  riscossione  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto
legislativo  26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano  rimborsate  nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro
dell'interno  provvede  al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
  13.  Le  attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative  al  fenomeno  dell'abusivismo  edilizio  di  competenza del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  fanno  capo
all'Osservatorio  nazionale  dell'abusivismo  edilizio.  Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale  necessario  anche  per  la  redazione  della  relazione al
Parlamento  di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con il
Ministro  dell'interno,  sono  aggiornate  le modalita' di redazione,
trasmissione,   archiviazione   e   restituzione  delle  informazioni
contenute  nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma
di  0,2  milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.
  14.  Per  le  opere  eseguite  da terzi su aree di proprieta' dello
Stato  o  facenti  parte  del demanio statale, il rilascio del titolo
abilitativo   edilizio   in   sanatoria  da  parte  dell'ente  locale
competente  e'  subordinato al rilascio della disponibilita' da parte
dello  Stato  proprietario,  per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente,  a  cedere  a titolo oneroso la proprieta' dell'area
appartenente  al  patrimonio  disponibile  dello Stato su cui insiste
l'opera  ovvero  a  garantire onerosamente il diritto al mantenimento
dell'opera   sul  suolo  appartenente  al  demanio  e  al  patrimonio
indisponibile dello Stato.
  15.  La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad ottenere la
disponibilita'  dello  Stato  alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio   disponibile  ovvero  il  riconoscimento  al  diritto  al
mantenimento  dell'opera  sul  suolo  appartenente  al  demanio  o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il
31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente,  corredata  dell'attestazione  del  pagamento  all'erario
della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle  aree,  determinata applicando i parametri di cui alla allegata
Tabella  A,  per  anno  di  occupazione,  per un periodo comunque non
superiore  alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere
allegata,  in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di  cui  ai  commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere  allegata  copia della denuncia in catasto dell'immobile e del
relativo frazionamento.
  16.  La  disponibilita'  alla  cessione  dell'area  appartenente al
patrimonio  disponibile  ovvero  a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera   sul   suolo   appartenente   al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile  dello  Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
  17.  Nel  caso  di  aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio   indisponibile  dello  Stato  e'  subordinata  al  parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
  18.  Le  procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile  dello  Stato  devono  essere  perfezionate  entro  il 31
dicembre   2006,  a  cura  della  filiale  dell'Agenzia  del  demanio
territorialmente    competente    previa   presentazione   da   parte
dell'interessato   del   titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria
rilasciato  dall'ente  locale competente, ovvero della documentazione
attestante  la  presentazione  della  domanda,  volta  ad ottenere il
rilascio  del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il  silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
  19.  Il  prezzo  di  acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella
B   ed   e'  corrisposto  in  due  rate  di  pari  importo  scadenti,
rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
  20.  Il  provvedimento  formale  di  riconoscimento  del diritto al
mantenimento  dell'opera  sulle  aree  del  demanio dello Stato e del
patrimonio   indisponibile   e'   rilasciato  a  cura  della  filiale
dell'Agenzia  del  demanio  territorialmente  competente  entro il 31
dicembre  2006,  previa  presentazione della documentazione di cui al
comma  18.  Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
  21.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono   rideterminati  i  canoni  annui  di  cui
all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  22.  Dal  1  gennaio  2004  i  canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento.
  23.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
del  Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle
aree  da  parte  delle  regioni, in base alla valenza turistica delle
stesse.
  24.  Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione
delle  aree  demaniali  e'  autorizzata  una spesa fino ad un importo
massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006.  L'Agenzia del demanio, di
concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti
predispone  un  programma  di  interventi volti alla riqualificazione
delle  aree  demaniali.  Il  programma  e'  approvato con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  25.  Le  disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985,   n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come
ulteriormente  modificate  dall'articolo  39  della legge 23 dicembre
1994,  n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente  articolo,  si  applicano  alle  opere abusive che risultino
ultimate  entro  il  31  marzo  2003  e  che  non  abbiano comportato
ampliamento  del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della  costruzione  originaria  o,  in  alternativa,  un  ampliamento
superiore  a  750  mc.  Le  suddette  disposizioni  trovano  altresi'
applicazione  alle  opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative  a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
  26.  Sono  suscettibili  di  sanatoria  edilizia  le  tipologie  di
illecito di cui all'allegato 1:
    a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo  restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonche'
4,  5  e  6  nell'ambito  degli  immobili  soggetti  a vincolo di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    b)  numeri  4,  5  e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge  regionale,  da  emanarsi  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la  possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
  27.  Fermo  restando  quanto  previsto dagli articoli 32 e 33 della
legge  28  febbraio  1985,  n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
    a)   siano   state  eseguite  dal  proprietario  o  avente  causa
condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416
bis, 648 bis e 648 ter del codice penale o da terzi per suo conto;
    b)  non  sia  possibile  effettuare  interventi per l'adeguamento
antisismico,  rispetto  alle  categorie previste per i comuni secondo
quanto  indicato  dalla  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003;
    c)   non  sia  data  la  disponibilita'  di  concessione  onerosa
dell'arca   di   proprieta'   dello   Stato  o  degli  enti  pubblici
territoriali,  con  le  modalita' e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
    d)  siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla  base  di  leggi  statali  e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici   e  delle  falde  acquifere,  dei  beni  ambientali  e
paesistici,  nonche'  dei  parchi  e  delle  aree protette nazionali,
regionali  e  provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita' del titolo abilitativo
edilizio  e  non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
    e)  siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati  monumento
nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
    f)  fermo  restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n.  353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui la comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il
comune  subordina  il  rilascio  del  titolo  abilitativo edilizio in
sanatoria  alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o
su  pascolo  i  cui  soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di  elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero  dell'interno,  che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano  state,  nell'ultimo  decennio,  percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
    g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio  marittimo,  di  preminente  interesse nazionale in relazione
agli  interessi  della  sicurezza  dello Stato ed alle esigenze della
navigazione  marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma
dell'articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
  28.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  sopra  richiamate e
decorrenti  dalla  data  di  entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto   non   previsto   dal  presente  decreto  si  applicano,  ove
compatibili,  le  disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
  29.  Il  procedimento  di  sanatoria  degli  abusi edilizi posti in
essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli
416-bis,  648-bis  e  648-ter  del  codice penale, o da terzi per suo
conto,  e'  sospeso  fino  alla  sentenza  definitiva  di non luogo a
procedere  o  di  proscioglimento  o  di assoluzione. Non puo' essere
conseguito  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi  se  interviene  la  sentenza  definitiva  di  condanna per i
delitti  sopra  indicati.  Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine   alle   condanne   riportate  nel  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  ad  opera  del  comune,  il  richiedente deve
attestare,   con   dichiarazione  sottoscritta  nelle  forme  di  cui
all'articolo  2  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  di  non  avere  carichi  pendenti in
relazione  ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale.
  30.  Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o  di  confisca  ai  sensi  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
autorizzato  dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo'  essere  autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il
pubblico   ministero,  a  riattivare  il  procedimento  di  sanatoria
sospeso.  In  tal caso non opera nei confronti del l'amministratore o
del  terzo  acquirente  il divieto di rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria di cui al comma 28.
  31.  Il  rilascio  del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
  32.  La  domanda  relativa alla definizione dell'illecito edilizio,
con  l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di
decadenza,  entro  il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
  33.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  emanano norme per la definizione del
procedimento   amministrativo   relativo   al   rilascio  del  titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro,
un  incremento  dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell'attivazione
di  politiche  di repressione degli abusi edilizi e per la promozione
di  interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni
di  abusivismo  edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  34.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto  previsto  dall'articolo  37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985,  n.  47.  Con legge regionale gli oneri di concessione relativi
alla  opere  abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati
fino  al  massimo  del  100  per  cento.  Le amministrazioni comunali
perimetrano   gli  insediamenti  abusivi  entro  i  quali  gli  oneri
concessori   sono   determinati   nella   misura  dei  costi  per  la
realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie,   nonche'   per   gli   interventi   di  riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,
intendano  eseguire  in  tutto  o in parte le opere di urbanizzazione
primaria,  nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni e integrazioni,
secondo  le  disposizioni  tecniche  dettate  dagli  uffici comunali,
possono  detrarre  dall'importo  complessivo  quanto  gia' versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata.  Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge
28  febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono
disciplinate le relative modalita' di attuazione.
  35.  La  domanda  di  cui  al  comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a)  dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della
legge   4   gennaio   1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  con  allegata  documentazione fotografica, dalla quale
risulti  la  descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
    b)  qualora  l'opera  abusiva  supera  i  450  metri cubi, da una
perizia  giurata  sulle  dimensioni  e  sullo stato delle opere e una
certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
    c)  ulteriore  documentazione  eventualmente prescritta con norma
regionale.
  36.  La  presentazione  nei  termini  della  domanda di definizione
dell'illecito  edilizio,  l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il  decorso  di  trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento, produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47.  Trascorso il suddetto periodo di
trentasei  mesi  si  prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante.
  37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione  di  cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia  ai  fini  dell'imposta  comunale  degli  immobili di cui al
D.lgs.  30  dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce
ai  fini  della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
per  l'occupazione  del  suolo  pubblico, entro il 30 settembre 2004,
nonche'  il  decorso  del  termine  di ventiquattro mesi da tale data
senza  l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a
titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria. Se nei termini previsti
l'oblazione  dovuta  non  e' stata interamente corrisposta o e' stata
determinata  in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate
senza  titolo  abilitativo  edilizio  sono assoggettate alle sanzioni
richiamate  all'articolo  40  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
all'articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  38.  La  misura  dell'oblazione  e  dell'anticipazione  degli oneri
concessori,   nonche'  le  relative  modalita'  di  versamento,  sono
disciplinate nell'allegato 1.
  39.  Ai  fini  della  determinazione  dell'oblazione non si applica
quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
  40.  Alla  istruttoria  della  domanda  di sanatoria si applicano i
medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per  il  rilascio  dei  titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per  le  medesime  fattispecie  di  opere  edilizie.  Ai  fini  della
istruttoria   delle   domande   di  sanatoria  edilizia  puo'  essere
determinato  dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  41.  Al  fine  di  incentivare  la  definizione  delle  domande  di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi
del  capo  IV  della  legge  28  febbraio  1985,  n. 47, e successive
modificazioni,  e  dell'articolo  39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e  successive  modificazioni,  il  trenta per cento delle somme
riscosse   a   titolo   di   conguaglio   dell'oblazione,   ai  sensi
dell'articolo  35,  comma  14,  della  citata legge n. 47 del 1985, e
successive  modificazioni,  e'  devoluto  al  comune interessato. Con
decreto  interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti   e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
  42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
"4.  Le  proposte  di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate  da  parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato  al  finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita'
ambientale,  economica  e  sociale,  alla coesione degli abitanti dei
nuclei  edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle
aree interessate dall'abusivismo edilizio."
  43.  L'articolo  32  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente: "Art. 32. Opere costruite su aree sottoposte
a vincolo.
1.  Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio
del  titolo  abilitativo  edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili  sottoposti  a  vincolo  e' subordinato al parere favorevole
delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  del  vincolo  stesso.
Qualora    tale   parere   non   venga   formulato   dalle   suddette
amministrazioni  entro  centottanta  giorni dalla data di ricevimento
della   richiesta   di  parere,  il  richiedente  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto.   Il   rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio
estingue  anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non
e'  richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi,  la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure prescritte.
2.  Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere  insistenti  su  aree  vincolate  dopo la loro esecuzione e che
risultino:
    a)  in  difformita'  dalla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  e
successive  modificazioni, e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando
possano  essere  collaudate  secondo  il  disposto  del  quarto comma
dell'articolo 35;
    b)  in  contrasto  con  le  norme  urbanistiche  che prevedono la
destinazione  ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
    c)  in  contrasto  con  le norme del D.M. 1 aprile 1968, n, 1404,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con
agli  articoli  16,  17  e  18  della legge 13 giugno 1991, n. 190, e
successive   modificazioni,   sempre   che   le   opere   stesse  non
costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3.  Qualora  non  si  verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4.  Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto  previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta
alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza   competente,   alla  tutela  del  patrimonio  storico
artistico  o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento    del    suolo,    il   rilascio   della   concessione   o
dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'   subordinato   anche  alla
disponibilita'  dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni  previste  dalle  leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del  suolo  su  cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato
o  dagli  enti  pubblici territoriali proprietari entro il termine di
centottanta  giorni  dalla  richiesta. La richiesta di disponibilita'
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni  oggetto  della  sanatoria e alle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato.  Salve  le  condizioni  previste  da  leggi regionali, il
valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente
per  territorio  per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente  legge  e  dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  con  riguardo  al  valore  del terreno come risultava all'epoca
della   costruzione   aumentato   dell'importo   corrispondente  alla
variazione  del  costo della vita, cosi' come definito dall'ISTAT, al
momento   della   determinazione   di   detto   valore.   L'atto   di
disponibilita',  regolato  con convenzione di cessione del diritto di
superficie  per  una  durata  massima  di anni sessanta, e' stabilito
dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo
come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'art.  21  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della
concessione  o  della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla
acquisizione  della proprieta' dell'area stessa previo versamento del
prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al
vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7.  Per  le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo  si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380".
  44. All'articolo 27 del d.P.R, 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo
le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
  45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo
le  parole:  "18  aprile  1962,  n.  167 e successive modificazioni e
integrazioni" sono inserite le seguenti: ",nonche' in tutti i casi di
difformita'  dalle  norme  urbanistiche  e  alle  prescrizioni  degli
strumenti urbanistici".
  46.  All'articolo  27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Per le opere abusivamente
realizzate   su   immobili   dichiarati   monumento   nazionale   con
provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o  dichiarati  di  interesse
particolarmente  importante  ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche'
per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o
di  inedificabilita'  assoluta in applicazione delle disposizioni del
titolo  II  del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su
richiesta  della regione, del comune o delle altre autorita' preposte
alla    tutela,   ovvero   decorso   il   termine   di   180   giorni
dall'accertamento  dell'illecito,  procede  alla  demolizione,  anche
avvalendosi  delle  modalita'  operative  di  cui  ai  commi  55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
  47.  Le  sanzioni  pecuniarie  di  cui all'articolo 44 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
  48.  All'articolo  45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le
parole: "terzo mese" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
  49. All'articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo
le  parole:  "atti  tra vivi" sono inserite le seguenti : " , nonche'
mortis causa".
  50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede
con  quota  parte  delle  entrate  recate  dal  presente  decreto. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.