Art. 19.
                      Disposizioni transitorie

  1.   In  prima  applicazione  del  Capo  IV  del  presente  decreto
legislativo  ed entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore,  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003,
n.  3,  sottopongono  al  Ministero  della  salute  ed  alla  Regione
competente  la  richiesta  di  conferma  del  carattere  scientifico,
corredata  dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), d), e) f), g) ed
h).  La  richiesta  e'  esaminata  secondo  il  procedimento  di  cui
all'articolo  14. In caso di esito negativo, si avvia il procedimento
di cui all'articolo 15.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate le disposizioni di legge con esso incompatibili.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 ottobre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli