Art. 12. 
                   (Divieti generali e sanzioni). 
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti  di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in  violazione  di  quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 
2. Chiunque  a  qualsiasi  titolo,  in  violazione  dell'articolo  5,
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita  a  coppie  i
cui componenti non siano entrambi viventi o uno  dei  cui  componenti
sia minorenne ovvero che siano  composte  da  soggetti  dello  stesso
sesso o non coniugati o non conviventi  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2  il  medico  si
avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In
caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e  2,
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
4. Chiunque applica tecniche di procreazione  medicalmente  assistita
senza  avere  raccolto  il  consenso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro. 
5. Chiunque a  qualsiasi  titolo  applica  tecniche  di  procreazione
medicalmente  assistita  in  strutture  diverse  da  quelle  di   cui
all'articolo 10 e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro. 
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di  embrioni  o  la  surrogazione  di
maternita' e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni  e  con
la multa da 600.000 a un milione di euro. 
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere  un  essere  umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente  identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere  umano  in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con
la multa da 600.000 a un  milione  di  euro.  Il  medico  e'  punito,
altresi',   con   l'interdizione   perpetua   dall'esercizio    della
professione. 
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai  quali  sono  applicate  le
tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 
9. E' disposta la  sospensione  da  uno  a  tre  anni  dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione  sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo,  salvo
quanto previsto dal comma 7. 
10.  L'autorizzazione  concessa  ai  sensi  dell'articolo   10   alla
struttura al cui interno e' eseguita una delle  pratiche  vietate  ai
sensi del presente articolo e' sospesa per un anno.  Nell'ipotesi  di
piu' violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione puo' essere revocata. 
 
          Nota all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 76, commi 1 e 2, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), e' il
          seguente: 
              «1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso».