Art. 12. Scuola dell'infanzia 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalita' e modalita' organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei posti, la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita'. Dovra' essere favorita omogeneita' di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunita' esistenti. Alle stesse condizioni e modalita', per gli anni scolastici successivi puo' essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18. 2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53: «4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualita' e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita', al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.».