Art. 12.
Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla
scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla
definizione delle esigenze di nuove professionalita' e modalita'
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta'
entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei
posti, la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi
e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilita'. Dovra' essere favorita
omogeneita' di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli
di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunita' esistenti.
Alle stesse condizioni e modalita', per gli anni scolastici
successivi puo' essere consentita un'ulteriore, graduale
anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo
comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via
transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo
individuato nell'allegato A.
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
«4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualita' e in forma di sperimentazione, compatibilmente
con la disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie
dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento
e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal
patto di stabilita', al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre
anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di
cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola
primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di
eta' entro il 28 febbraio 2004.».