Art. 13.
Scuola primaria
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
eta' entro il 28 febbraio 2004.
Per gli anni scolastici successivi puo' essere consentita, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite
temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono
avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe
della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005,
la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento,
l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualita'.
Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta,
in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.