Art. 15. Attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato 1. Al fine di realizzare le attivita' educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e' confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalita', possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: «2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.».