Art. 15.
Attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attivita' educative di cui all'articolo
7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e' confermato
in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il
numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per
l'anno scolastico 2003-2004 per le attivita' di tempo pieno e di
tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni
successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalita',
possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico
complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola
determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.».