Art. 15.
           Attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato

  1. Al fine di realizzare le attivita' educative di cui all'articolo
7,  commi  1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e' confermato
in  via  di  prima  applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il
numero  dei  posti  attivati complessivamente a livello nazionale per
l'anno  scolastico  2003-2004  per  le  attivita' di tempo pieno e di
tempo  prolungato  ai  sensi  delle  norme  previgenti.  Per gli anni
successivi,  ulteriori  incrementi di posti, per le stesse finalita',
possono  essere  attivati nell'ambito della consistenza dell'organico
complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola
determinata    con   il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 22 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448:
              «2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.».