Art. 16.
Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto
legislativo con il quale sara' ridefinito ed ampliato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della
Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il
caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c),
dell'art. 2 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-b) (omissis);
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di
diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'art. 7, comma 6, della presente legge;».
- Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
«Art. 34. La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.».