Art. 16. Frequenza del primo ciclo dell'istruzione 1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sara' ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 2 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazione). 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (omissis); c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;». - Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione: «Art. 34. La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».