Art. 18.
                          Norma finanziaria

  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2,
dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente
alla  scuola  dell'infanzia  statale  e alla scuola primaria statale,
determinati  nella  misura  massima  di  12.731  migliaia di euro per
l'anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l'anno  2004 e 66.198
migliaia  di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi
previsti  allo  scopo  dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo
2003, n. 53.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 7 della
          legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2,
          comma  1,  lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
          limitatamente  alla  scuola  dell'infanzia  statale  e alla
          scuola  primaria  statale, determinati nella misura massima
          di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
          di  euro  per  l'anno  2004  e  66.198  migliaia  di euro a
          decorrere    dall'anno    2005,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  provvede a modulare le anticipazioni, anche
          fino  alla  data  del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  f),  garantendo  comunque il rispetto del predetto
          limite di spesa.