Art. 18.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2,
dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente
alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi
previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo
2003, n. 53.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 7 della
legge 28 marzo 2003, n. 53:
«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2,
comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla
scuola primaria statale, determinati nella misura massima
di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1,
lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto
limite di spesa.