Art. 19. Norme finali e abrogazioni 1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado". 3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442. 4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2. 5. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto. 6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse; b) all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 19: - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». - Si riporta il testo degli artt. 99, commi 1 e 2, 104, 109, commi 2 e 3, 118, 119, 128, commi 3 e 4, 145, 148, 149, 150, 161, comma 2, 176, 177, 178, 183, comma 2, 442, 129, 130, 143, comma 1,147, 162, comma 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 99 (Finalita' e caratteri). - 1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. 2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da 3 a 6 anni.». «Art. 104 (Orario di funzionamento della scuola materna ed organici). - 1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.». «Art. 109 (Istruzione obbligatoria) - (Omissis). 2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. 3. La scuola media ha la durata di anni tre.». «Art. 118 (Finalita). - 1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.». «Art. 119 (Continuita' educativa). - 1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del processo educativo.». «Art. 128 (Programmazione ed organizzazione didattica). - (Omissis). 3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo. 4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.». «Art. 145 (Ammissione alle classi successive alla prima). - 1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformita' al disposto del precedente art. 144. 2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione. 3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.». «Art. 148 (Esame di licenza elementare). - 1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio. 2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe. 3. La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2. 5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di licenza. 7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'art. 318.». «Art. 149 (Valore della licenza). - 1. La licenza elementare e' titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneita' e di licenza di scuola media. «Art. 150 (Rilascio dell'attestato di licenza). - 1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato. 2. Il rilascio dell'attestato e' gratuito. 3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate. 4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneita' o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneita' o di licenza e' del pari gratuito. 5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.». «Art. 161 (Finalita' e durata della scuola media). - (Omissis). 2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.». «Art. 176 (Iscrizione alla prima classe). - 1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.». «Art. 177 (Valutazione e scheda personale dell'alunno). - 1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e' tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonche' le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. 2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. 3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'art. 318. 4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'art. 167. 5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza. 6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' e alle attitudini dimostrate. 7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato. 8. ll Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria. 9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.». «Art. 178 (Accesso alle classi successive alla prima). - 1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneita' di cui al comma 5 dell'art. 177. 2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di eta' e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.». «Art. 442 (Dotazioni organiche). - 1. 2. L'organico provinciale della scuola elementare e' determinato ai sensi dell'art. 121. 3. 4. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.». «Art. 129 (Orario delle attivita' didattiche). - 1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7. 2. 3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto. 4. Nell'organizzazione dell'orario (settimanale), i criteri della programmazione dell'attivita' didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno. 5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualita' dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni: a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana; b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana. 6. 7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.». «Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni: a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa"; b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti; d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale. 2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128. 3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'art. 121.». «Art. 143 (Iscrizione alla prima classe). - 1. Nessuno puo' essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'eta' di sei anni.». «Art. 147 (Esami di idoneita). - 1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. 2. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.». «Art. 162 (Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo). (Omissis). 5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita' complementari.». - Si riporta il testo degli artt. 100 e 183, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal presente decreto: «Art. 100 (Requisiti per l'ammissione). - 1. L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso del requisito dell'eta' di cui all'art. 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'art. 117.». «Art. 183 (Ammissione all'esame di licenza). - 1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'art. 177, comma 5. 2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di eta', purche' siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di eta'.».