Art. 19.
Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in
situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola
media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite,
rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola
primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo
104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo
128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo
150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178,
commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono
abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130;
articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo
178, comma 2.
5. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme
del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99"
sono soppresse;
b) all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo
177, comma 5" sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 19:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
- Si riporta il testo degli artt. 99, commi 1 e 2, 104,
109, commi 2 e 3, 118, 119, 128, commi 3 e 4, 145, 148,
149, 150, 161, comma 2, 176, 177, 178, 183, comma 2, 442,
129, 130, 143, comma 1,147, 162, comma 5 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 99 (Finalita' e caratteri). - 1. La scuola
materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo
della personalita' infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo,
integrando l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini
nell'eta' prescolastica da 3 a 6 anni.».
«Art. 104 (Orario di funzionamento della scuola materna
ed organici). - 1. L'orario di funzionamento delle scuole
materne statali e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo
di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di
circolo.».
«Art. 109 (Istruzione obbligatoria) - (Omissis).
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.».
«Art. 118 (Finalita). - 1. La scuola elementare,
nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e
culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita'
del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione
culturale.».
«Art. 119 (Continuita' educativa). - 1. La scuola
elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico,
curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la
scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del
processo educativo.».
«Art. 128 (Programmazione ed organizzazione didattica).
- (Omissis).
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto
stabilito dalla programmazione dell'azione educativa,
dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno
dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 e
l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo
cura di garantire le condizioni per la continuita'
didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle
competenze e delle esperienze professionali, assicurando,
ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i
docenti operano collegialmente e sono contitolari della
classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.».
«Art. 145 (Ammissione alle classi successive alla
prima). - 1. Il passaggio da una classe alla successiva
avviene per scrutinio in conformita' al disposto del
precedente art. 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno
alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su
conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con
la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata
relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe
frequentata.».
«Art. 148 (Esame di licenza elementare). - 1. A
conclusione del corso elementare gli alunni sostengono
l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso
costituisce il momento conclusivo dell'attivita' educativa
e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno
operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente
dai docenti di classe e da due docenti designati dal
collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare
nell'unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza
elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati
motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli
esami di idoneita' e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni
handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'art.
318.».
«Art. 149 (Valore della licenza). - 1. La licenza
elementare e' titolo valido per l'iscrizione alla prima
classe della scuola media e per l'ammissione, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di
idoneita' e di licenza di scuola media.
«Art. 150 (Rilascio dell'attestato di licenza). - 1.
Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i
direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni
che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell'attestato e' gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle
scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami
di idoneita' o di licenza presso una scuola statale o
presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di
idoneita' o di licenza e' del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi
imposta, tassa o contributo.».
«Art. 161 (Finalita' e durata della scuola media). -
(Omissis). 2. La scuola media concorre a promuovere la
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei
giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.».
«Art. 176 (Iscrizione alla prima classe). - 1. Alla
scuola media si accede con la licenza elementare.».
«Art. 177 (Valutazione e scheda personale
dell'alunno). - 1. Il consiglio di classe con la sola
presenza dei docenti, e' tenuto a compilare e a tenere
aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le
notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita
della scuola, nonche' le osservazioni sistematiche sul suo
processo di apprendimento e sul livello di maturazione
raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli
elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe
desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e
una valutazione adeguatamente informativa sul livello
globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si
applica il disposto dell'art. 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori
dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la
valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente
programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi
dell'art. 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe
successiva gli alunni della prima e della seconda classe e
all'esame di licenza gli alunni della terza classe,
formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un
giudizio di non ammissione alla classe successiva o
all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici
per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso
dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo
anche alle capacita' e alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono
documentati con apposito attestato.
8. ll Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con
proprio decreto i modelli della scheda personale e degli
attestati e di ogni altra documentazione ritenuta
necessaria.
9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato
per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per
i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero
adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo
1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.».
«Art. 178 (Accesso alle classi successive alla
prima). - 1. Alle classi seconda e terza si accede dalla
classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la
promozione con il giudizio di idoneita' di cui al comma 5
dell'art. 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di
idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che
abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare
rispettivamente il 12° e il 13° anno di eta' e siano in
possesso della licenza della scuola elementare, e i
candidati che detta licenza abbiano conseguito,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire
gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta.».
«Art. 442 (Dotazioni organiche). - 1.
2. L'organico provinciale della scuola elementare e'
determinato ai sensi dell'art. 121.
3.
4. I criteri e le modalita' per la rideterminazione
degli organici e la programmazione delle nuove nomine in
ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica.».
«Art. 129 (Orario delle attivita' didattiche). - 1.
L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare
ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino
ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto
dal comma 7.
2.
3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo e' escluso il tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario (settimanale), i
criteri della programmazione dell'attivita' didattica
devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione
del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza
sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di
svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche
scegliendo, sulla base delle disponibilita' strutturali,
dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche
delle famiglie, fatta salva comunque la qualita'
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in
sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in
cinque giorni della settimana.
6.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
e' disposto un ulteriore aumento di orario in relazione
alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua
straniera.».
«Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 1.
Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di
arricchimento e di integrazione degli insegnamenti
curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attivita'
non superi le trentasette ore, ivi compreso il
"tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia
inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per
l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti
contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di
tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per
l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo
le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva
o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con
l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro
docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al
completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora
non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico
provinciale.
2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro
il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico
1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il
"tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione
delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e
che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei
docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art.
128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle
predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati
esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di
cui all'art. 121.».
«Art. 143 (Iscrizione alla prima classe). - 1. Nessuno
puo' essere iscritto alla prima classe elementare se non ha
raggiunto l'eta' di sei anni.».
«Art. 147 (Esami di idoneita). - 1. Gli alunni
provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami e' unica. Per i candidati
assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.».
«Art. 162 (Istituzione delle cattedre e dei posti di
ruolo). (Omissis).
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono
istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario
comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline
curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere
attivita' complementari.».
- Si riporta il testo degli artt. 100 e 183, commi 1 e
2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 100 (Requisiti per l'ammissione). - 1.
L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso
del requisito dell'eta' di cui all'art. 99 e alla
presentazione della certificazione delle vaccinazioni di
cui all'art. 117.».
«Art. 183 (Ammissione all'esame di licenza). - 1. Al
termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza
al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma
dell'art. 177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso
dell'anno solare il quattordicesimo anno di eta', purche'
siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre
ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da
almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso
compiano 23 anni di eta'.».