Art. 16. 
 
                      Oggetto della valutazione 
 
  1.  Formano  oggetto  di  valutazione,  secondo   le   prescrizioni
contenute nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso  e
le modalita' riportate nei successivi articoli, l'attitudine militare
o professionale, il profitto negli studi, ivi compresa la  conoscenza
delle lingue straniere e delle competenze informatiche, il rendimento
nelle esercitazioni militari e l'efficienza fisica. 
  2. Il rendimento nelle diverse aree di valutazione di cui al  comma
1 e' espresso in voti da 1 a 30, ovvero con un giudizio di  idoneita'
per la conoscenza delle lingue straniere e l'efficienza fisica. 
  3. E' altresi' espresso un giudizio di idoneita' per la valutazione
delle competenze informatiche al primo e secondo  anno  di  Accademia
dei corsi ordinari.