Art. 16. Oggetto della valutazione 1. Formano oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso e le modalita' riportate nei successivi articoli, l'attitudine militare o professionale, il profitto negli studi, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche, il rendimento nelle esercitazioni militari e l'efficienza fisica. 2. Il rendimento nelle diverse aree di valutazione di cui al comma 1 e' espresso in voti da 1 a 30, ovvero con un giudizio di idoneita' per la conoscenza delle lingue straniere e l'efficienza fisica. 3. E' altresi' espresso un giudizio di idoneita' per la valutazione delle competenze informatiche al primo e secondo anno di Accademia dei corsi ordinari.