Art. 18.

                Valutazione del profitto negli studi

  1.  Le  modalita'  di  accertamento  del profitto negli studi hanno
luogo    in    condizioni    che    garantiscano   l'approfondimento,
l'obiettivita'  e  l'equita'  della  valutazione  in  rapporto con la
disciplina   seguita   e  con  quanto  esplicitamente  richiesto  dai
programmi d'esame.
  2.  La  valutazione  del  profitto  negli  studi  e'  improntata al
principio  della  continuita'  ed  il risultato finale e' espressione
anche  della partecipazione in aula dell'allievo e del suo rendimento
nelle interrogazioni, nelle prove intermedie eventualmente previste e
nella eventuale prova scritta d'esame.
  3.  Il  profitto  negli  studi  e'  accertato  in apposite sessioni
d'esame   ovvero   in  scrutini,  in  conformita'  alle  prescrizioni
dell'ordinamento didattico del corso.
  4.  Per  gli insegnamenti con esame finale, sia nel caso di esami a
prova unica sia in quello di esami a prove successive, sono garantite
la  pubblicita' delle stesse, se orali, e la possibilita' di verifica
dal  momento  in  cui  i risultati vengono resi noti agli allievi, se
scritte. Nel caso di esami a prove successive, dell'esito di ciascuna
prova   e'   data   comunicazione  agli  allievi  prima  della  prova
successiva.
  5.  Per  gli  insegnamenti  a scrutinio, ogni allievo e' sottoposto
almeno a due valutazioni con espressione del relativo voto.