Art. 18. Valutazione del profitto negli studi 1. Le modalita' di accertamento del profitto negli studi hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettivita' e l'equita' della valutazione in rapporto con la disciplina seguita e con quanto esplicitamente richiesto dai programmi d'esame. 2. La valutazione del profitto negli studi e' improntata al principio della continuita' ed il risultato finale e' espressione anche della partecipazione in aula dell'allievo e del suo rendimento nelle interrogazioni, nelle prove intermedie eventualmente previste e nella eventuale prova scritta d'esame. 3. Il profitto negli studi e' accertato in apposite sessioni d'esame ovvero in scrutini, in conformita' alle prescrizioni dell'ordinamento didattico del corso. 4. Per gli insegnamenti con esame finale, sia nel caso di esami a prova unica sia in quello di esami a prove successive, sono garantite la pubblicita' delle stesse, se orali, e la possibilita' di verifica dal momento in cui i risultati vengono resi noti agli allievi, se scritte. Nel caso di esami a prove successive, dell'esito di ciascuna prova e' data comunicazione agli allievi prima della prova successiva. 5. Per gli insegnamenti a scrutinio, ogni allievo e' sottoposto almeno a due valutazioni con espressione del relativo voto.