Art. 19. 
 
                          Sessioni d'esame 
 
  1. Per ciascun anno accademico sono previste due sessioni  d'esame,
la prima al termine delle  attivita'  didattiche,  la  seconda  prima
della conclusione dell'anno accademico. 
  2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio l'allievo che riporti un voto
non inferiore a 18 trentesimi ovvero abbia conseguito  gli  obiettivi
formativi relativi alla conoscenza delle  lingue  straniere  od  alle
competenze informatiche. Nel caso di  insegnamenti  a  scrutinio,  il
voto dello scrutinio e' dato dalla media aritmetica,  calcolata  sino
alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti durante  l'anno.  Nel
caso di  insegnamenti  con  esami  a  prove  successive,  l'esame  si
conclude con l'attribuzione di un unico  voto  che  tiene  conto  del
rendimento nelle singole prove d'esame. 
  3. L'allievo che non supera l'esame ovvero lo scrutinio fino ad  un
massimo di tre materie d'insegnamento in prima sessione e'  rimandato
alla seconda sessione per le materie non superate. Nel computo  delle
tre materie rientrano anche  le  lingue  straniere  e  le  competenze
informatiche. 
  4. L'allievo  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si  presenti
all'esame,  viene  considerato  non  idoneo  nella  relativa  materia
d'insegnamento  e,  agli   effetti   del   computo   del   punto   di
classificazione  annuale,  gli  e'  attribuito  un  voto  pari  a   1
trentesimo. 
  5. L'allievo che, per malattia od altra  causa  indipendente  dalla
sua volonta', non abbia potuto essere  scrutinato  per  insufficiente
numero di valutazioni conseguite nell'anno o non abbia potuto  fruire
in tutto o in parte  della  prima  sessione  d'esame,  e'  ammesso  a
sostenere le prove,  nelle  materie  nelle  quali  non  abbia  potuto
sostenere l'esame o lo scrutinio, in seconda sessione.  Tali  materie
non sono computate nel calcolo di cui al comma 3. 
  6.  Nei  casi  in  cui  l'impedimento  a  sostenere  gli  esami  e'
determinato da malattia, questa e' di volta in  volta  accertata  dal
dirigente  del  servizio  sanitario  dell'Accademia.  Per  gli  esami
portati  a  termine  il  successivo  accertamento  di  malattia   non
costituisce motivo di impedimento all'attribuzione del  voto  d'esame
ovvero del giudizio  di  idoneita',  nonche'  di  annullamento  della
valutazione eventualmente gia' espressa. 
  7. L'allievo assente che non possa, per malattia o per altra  causa
indipendente dalla sua volonta', rientrare in Accademia per sostenere
gli  esami,  deve  far   constare   l'impedimento   mediante   idonea
documentazione.