Art. 20.

                        Prova scritta d'esame

  1.  Durante  lo svolgimento dell'eventuale prova scritta d'esame e'
presente in aula una commissione di vigilanza nominata dal Comandante
dell'Accademia.
  2. L'allievo che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo
3,  comma  1,  lettera e), o che comunque abbia copiato in tutto o in
parte l'elaborato della prova scritta, viene allontanato dall'aula ed
allo stesso e' assegnato un voto pari a 1 trentesimo.
  3.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  valgono,  per  quanto
applicabili, anche alle eventuali prove scritte intermedie.