Art. 20. Prova scritta d'esame 1. Durante lo svolgimento dell'eventuale prova scritta d'esame e' presente in aula una commissione di vigilanza nominata dal Comandante dell'Accademia. 2. L'allievo che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o che comunque abbia copiato in tutto o in parte l'elaborato della prova scritta, viene allontanato dall'aula ed allo stesso e' assegnato un voto pari a 1 trentesimo. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono, per quanto applicabili, anche alle eventuali prove scritte intermedie.