Art. 22. Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari 1. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed e' riferita alle capacita' ed all'impegno dimostrati nell'istruzione formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro, nelle esercitazioni militari esterne, nonche' durante la partecipazione a cerimonie militari e ad attivita' applicative a contenuto tecnico-operativo. 2. Nei confronti degli allievi del ruolo aereonavale la valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa in ciascun anno del ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei risultati conseguiti nel corso delle attivita' addestrative di specializzazione. 3. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari e' espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare. 4. La commissione che valuta il rendimento nelle esercitazioni militari si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento.