Art. 22. 
 
       Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari 
 
  1. La valutazione del rendimento nelle  esercitazioni  militari  e'
espressa nei confronti degli allievi dei corsi  di  Accademia  ed  e'
riferita alle capacita'  ed  all'impegno  dimostrati  nell'istruzione
formale, nella pratica d'armi e  nell'addestramento  al  tiro,  nelle
esercitazioni militari esterne, nonche' durante la  partecipazione  a
cerimonie  militari  e   ad   attivita'   applicative   a   contenuto
tecnico-operativo. 
  2. Nei confronti degli allievi del ruolo aereonavale la valutazione
del rendimento nelle esercitazioni militari e'  espressa  in  ciascun
anno del ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei risultati
conseguiti   nel    corso    delle    attivita'    addestrative    di
specializzazione. 
  3. La valutazione del rendimento nelle  esercitazioni  militari  e'
espressa da una commissione presieduta dal Comandante  dell'Accademia
e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati  all'allievo
da valutare. 
  4. La commissione che  valuta  il  rendimento  nelle  esercitazioni
militari si riunisce almeno due volte per ciascun anno di  corso  per
verificarne l'andamento.