Art. 23. 
 
                 Valutazione dell'efficienza fisica 
 
  1. L'efficienza fisica e' valutata secondo  parametri  e  modalita'
determinati con provvedimento del Comandante generale  della  Guardia
di finanza. 
  2. Detta determinazione fissa le soglie minime di  idoneita'  nelle
prove di resistenza,  forza  ed  agilita',  ovvero  in  altri  idonei
indicatori. Tali soglie  tengono  conto  dell'eta'  degli  allievi  e
dell'efficienza operativa necessaria per ben assolvere i  compiti  di
servizio demandati al Corpo.