Art. 23. Valutazione dell'efficienza fisica 1. L'efficienza fisica e' valutata secondo parametri e modalita' determinati con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza. 2. Detta determinazione fissa le soglie minime di idoneita' nelle prove di resistenza, forza ed agilita', ovvero in altri idonei indicatori. Tali soglie tengono conto dell'eta' degli allievi e dell'efficienza operativa necessaria per ben assolvere i compiti di servizio demandati al Corpo.