Art. 24. Valutazione della conoscenza delle lingue straniere 1. La conoscenza delle lingue straniere e' valutata secondo parametri e modalita' determinati con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, sulla scorta delle competenze necessarie per ben assolvere agli incarichi connessi all'attivita' internazionale del Corpo a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. 2. Detta determinazione fissa: a) per i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, i relativi livelli di idoneita'; b) per i corsi di formazione di durata pluriennale, livelli di idoneita' annuali. 3. Per il terzo anno del corso di Accademia e per il secondo anno del corso di applicazione, la determinazione individua altresi': a) ulteriori e piu' avanzati livelli di conoscenza linguistica; b) le maggiorazioni del punto di classificazione annuale calcolato al termine dei corrispondenti anni di corso da attribuire, con le modalita' indicate all'articolo 27, comma 4, agli allievi che abbiano acquisito piu' avanzati livelli di conoscenza linguistica.