Art. 24. 
 
         Valutazione della conoscenza delle lingue straniere 
 
  1.  La  conoscenza  delle  lingue  straniere  e'  valutata  secondo
parametri e modalita' determinati con  provvedimento  del  Comandante
generale della Guardia di  finanza,  sulla  scorta  delle  competenze
necessarie per ben assolvere agli  incarichi  connessi  all'attivita'
internazionale  del  Corpo  a  tutela  del  bilancio  dello  Stato  e
dell'Unione europea. 
  2. Detta determinazione fissa: 
    a) per i corsi  di  formazione  di  durata  annuale  o  inferiore
all'anno, i relativi livelli di idoneita'; 
    b) per i corsi di formazione di durata  pluriennale,  livelli  di
idoneita' annuali. 
  3. Per il terzo anno del corso di Accademia e per il  secondo  anno
del corso di applicazione, la determinazione individua altresi': 
    a) ulteriori e piu' avanzati livelli di conoscenza linguistica; 
    b)  le  maggiorazioni  del  punto  di   classificazione   annuale
calcolato al termine dei corrispondenti anni di corso da  attribuire,
con le modalita' indicate all'articolo 27, comma 4, agli allievi  che
abbiano acquisito piu' avanzati livelli di conoscenza linguistica.