Art. 25. 
 
                   Ripetizione dell'anno di corso 
 
  1. Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'ambito delle aree  di
valutazione  previste  dall'ordinamento  didattico-addestrativo   del
corso: 
    a) non ha superato piu' di tre esami  ovvero  scrutini  in  prima
sessione; 
    b) non ha superato anche un solo esame ovvero un  solo  scrutinio
in seconda sessione; 
    c)  al  termine  dell'anno  di  corso  ha  conseguito  una  media
complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto degli studi. 
  Tra gli esami ovvero gli scrutini di cui alle precedenti lettere a)
e b) rientrano anche quelli relativi alle lingue  straniere  ed  alle
competenze informatiche. 
  2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo nell'anno in  cui
si e' verificata almeno una delle cause  di  ripetizione  di  cui  al
comma 1 e le relative votazioni sono privi di  effetto  ai  fini  del
corso  di  studi  universitari  al  quale  e'   iscritto   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo frequentatore dei corsi di
durata annuale o inferiore all'anno non supera l'anno di corso ed  e'
rinviato dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.