Art. 25. Ripetizione dell'anno di corso 1. Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'ambito delle aree di valutazione previste dall'ordinamento didattico-addestrativo del corso: a) non ha superato piu' di tre esami ovvero scrutini in prima sessione; b) non ha superato anche un solo esame ovvero un solo scrutinio in seconda sessione; c) al termine dell'anno di corso ha conseguito una media complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto degli studi. Tra gli esami ovvero gli scrutini di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano anche quelli relativi alle lingue straniere ed alle competenze informatiche. 2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo nell'anno in cui si e' verificata almeno una delle cause di ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni sono privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al quale e' iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3. 3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno non supera l'anno di corso ed e' rinviato dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.