Art. 15
            Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale

  1.  Presso  la  Tesoreria  centrale  e'  aperto  un  conto corrente
infruttifero  denominato  "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2.  Per  gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
e'  iscritto  apposito  stanziamento  sullo  stato  di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato
"Fondo  di  solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi". Per gli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  lettere b) e c), e'
iscritto   apposito   stanziamento  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato "Fondo
di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori".
  3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale
di  cui  al  comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 15:
              -  L'art.  11  della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi'
          recita:
              "Art. 11 (Legge finanziaria). - Il Ministro del tesoro,
          di   concerto   con   il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di
          cui  al  comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro
          di  riferimento  finanziario  per  il  periodo compreso nel
          bilancio  pluriennale  e provvede, per il medesimo periodo,
          alla  regolazione  annuale  delle  grandezze previste dalla
          legislazione  vigente  al  fine  di  adeguarne  gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega
          o  di  carattere  ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa
          contiene  esclusivamente  norme  tese  a realizzare effetti
          finanziari  con  decorrenza  dal primo anno considerato nel
          bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
              La  legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
          nuove  o  maggiori  entrate  per  ciascun anno compreso nel
          bilancio  pluriennale  non  puo'  essere  utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
              In   attuazione   dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
              In  ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
          di  cui  al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con
          la  legge  finanziaria non possono concorrere a determinare
          tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che
          in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di
          programmazione  economico  finanziaria, come deliberato dal
          Parlamento.".