Art. 16.
                          Abrogazione norme
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogate le seguenti norme:
    a) legge   25 maggio   1970,   n.   364,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 21, comma 6;
    b) legge 15 ottobre 1981, n. 590;
    c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;
    d) articolo 7,  comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n.
158,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n.
250;
    e) decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17 maggio 1996, n.
324;
    f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;
    g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
    h) articolo 69,  commi  10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
    i) articoli 1,   1-bis,   2,  comma  1,  e  4  del  decreto-legge
13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2002, n. 256.
 
          Note all'art. 16:
              -  La  legge  25 maggio 1970, n. 364, reca «Istituzione
          del Fondo di solidarieta' nazionale».
              -  La  legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca «Nuove norme
          per il Fondo di solidarieta' nazionale».
              -  La  legge  14 febbraio  1992,  n.  185,  reca «Nuova
          disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale».
              -  L'art.  7  del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993,
          n.   250,  recante:  «Interventi  a  favore  delle  aziende
          agricole  danneggiate  dall'infezione  di afta epizootica»,
          come  modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  7. - 1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio
          1992   ed   il   15 settembre   1992   e'  sospesa,  per  i
          provvedimenti  di  competenza  della  giunta  della regione
          Puglia,  la  decorrenza  del  termine  perentorio  previsto
          dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
              1-bis. (Comma abrogato).».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
          1996,   n.   324,   reca:  «Regolamento  concernente  norme
          sostitutive  dell'art.  9  della legge 14 febbraio 1992, n.
          185, sull'assicurazione agricola agevolata.».
              -  L'art.  2  del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996,
          n.   380,   recante:   «Rifinanziamento   degli  interventi
          programmati   in   agricoltura   di  cui  al  decreto-legge
          23 dicembre  1994,  n.  727, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 febbraio 1995, n. 46», come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art. 2. - 1. (Comma abrogato).
              2.  La  riduzione  della limitazione percentuale di cui
          all'art.  3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
          disposta   dall'art.   10,   comma   3,  del  decreto-legge
          24 novembre  1994,  n.  646, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21 gennaio  1995,  n. 22, si intende riferita
          soltanto  alle  aziende  agricole  danneggiate dagli eventi
          alluvionali del novembre 1994.
              3. (Soppresso dalla legge di conversione).
              4.    Esclusivamente    per   gli   eventi   calamitosi
          verificatisi  nel  1995,  le  regioni  deliberano, ai sensi
          dell'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
          la    proposta   di   declaratoria   della   eccezionalita'
          dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.
              5.  Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992,
          n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite
          negli  statuti  dei  consorzi  di difesa di cui all'art. 10
          della  medesima legge n. 185 del 1992 con le modalita' e le
          maggioranze  previste  per  le deliberazioni dell'assemblea
          ordinaria.».
              -  L'art.  127  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato», come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  127  (Nuove  norme  procedurali  in  materia  di
          assicurazioni agricole agevolate). - 1. (Comma abrogato).
              2.  I  contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
          324,  che  possono  essere stipulati anche da cooperative e
          loro  consorzi,  autorizzate  dalle regioni in cui hanno la
          sede  legale,  possono  riguardare anche la copertura della
          produzione  complessiva  aziendale danneggiata dall'insieme
          delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e
          loro  consorzi  nei  limiti  delle  previsioni  statutarie,
          possono  istituire  fondi  rischi di mutualita' ed assumere
          iniziative  per  azioni  di  mutualita'  e  solidarieta' da
          attivare  in caso di danni alle produzioni degli associati.
          Il  contributo  dello  Stato  e'  contenuto  nei limiti dei
          parametri    contributivi   stabiliti   per   i   contratti
          assicurativi agevolati.
              3.  I  valori delle produzioni assicurabili con polizze
          agevolate  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  da  adottare  entro  il
          31 dicembre  di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
          delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
          produzione,  effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
          informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine di
          sostenere  la  competitivita'  delle  imprese e favorire la
          riduzione  delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e'
          istituito  presso  l'ISMEA  un fondo per la riassicurazione
          dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
          del fondo.
              4. - 8. (Abrogati).
              9.  Le  spese  derivanti  dall'attuazione  del presente
          articolo,  sono  comprese  nell'ambito  degli  stanziamenti
          annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».
              -  L'art.  69  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato», come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  69 (Misure in materia agricola). - 1. Al comma 1
          dell'art.  11  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite
          le  seguenti: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali
          approvati  con  decisione della Commissione delle Comunita'
          europee».
              2.  Al  comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio
          2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  2002,  n.  178,  dopo  le parole: "di Trento e di
          Bolzano"  sono  inserite  le seguenti: "nonche' ai sensi di
          regimi  di  aiuto  nazionali  approvati con decisione della
          Commissione delle Comunita' europee".
              3.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  11 del decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  2002,  n.  178,  e'  inserito il seguente:
          "3-bis.  Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi
          di  aiuto  nazionali,  nel  caso  in  cui  esse siano state
          presentate  all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
          verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
          il  credito  d'imposta  con  la  normativa comunitaria puo'
          essere  richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
          politiche  agricole  e  forestali,  che si esprime entro il
          termine  di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
          delle domande".
              4.  Al  comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio
          2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro
          per  l'anno  2002  e 175 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2003  e  2004"  e'  inserito  il seguente periodo: "A
          decorrere  dal  10 gennaio  2003,  con decreto del Ministro
          delle   politiche   agricole  e  forestali  e'  determinato
          l'ammontare   delle  risorse  destinate  agli  investimenti
          realizzati  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che   istituisce   la   Comunita'   europea,  e  successive
          modificazioni".
              5.  Dopo  il  comma  5  dell'art.  11 del decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  2002,  n.  178,  e'  inserito il seguente:
          "5-bis.  La  richiesta  del contributo di cui al comma 1 ha
          validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
          alle  richieste  rinnovate  ovvero  presentate per la prima
          volta,  provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
          8   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  introdotto
          dall'art.  10  del  presente  decreto,  in  base all'ordine
          cronologico  di presentazione delle domande a decorrere dal
          1° gennaio di ogni anno".
              6.  Al  fine  di  dare attuazione all'art. 47, comma 6,
          della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  e  nell'ambito
          dell'autorizzazione  di spesa di 2 milioni di euro prevista
          al  comma  7  del  medesimo  articolo,  la Cassa depositi e
          prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto di servizi
          per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali
          per  gli  incentivi relativi allo sviluppo della proprieta'
          coltivatrice  di  cui  alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e
          successive modificazioni.
              7.  All'art.  5,  comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
          2001,  n.  381,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 dicembre  2001,  n.  441, le parole: «e' prorogato di un
          anno»  sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di due
          anni».
              8.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di cui ai
          decreti  legislativi  18 maggio  2001  n.  227 e n. 228, un
          importo  pari  a  30  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e'
          destinato  all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per
          le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento
          (CEE)  n.  729/70  del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al
          regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995.
              9.   Per   l'attuazione  degli  interventi  autorizzati
          dall'Unione  europea  nel  settore bieticolo-saccarifero e'
          destinata  per  l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro.
          Al  predetto  onere  si provvede, quanto a 5,165 milioni di
          euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui  all'art.  145,  comma  36,  della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  e,  quanto a 4,835 milioni di
          euro,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui ai
          decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
              10. (Comma abrogato).
              11. (Comma abrogato).
              12.   Le   disponibilita'   finanziarie   accertate  al
          31 dicembre   2002   sul   fondo   per  lo  sviluppo  della
          meccanizzazione  in  agricoltura,  di cui all'art. 12 della
          legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate
          alla  pertinente unita' previsionale di base dello stato di
          previsione   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'art.
          127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              13.  Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio
          2002,  n.  138,  convertito  con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  2002,  n.  178,  dopo  le  parole: "e' esteso" e'
          inserita la seguente: "esclusivamente".
              14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in
          favore  del  settore  ittico  con  le  misure comunitarie e
          consentire  il  consolidamento della riforma della politica
          comune  della  pesca,  il  periodo  di vigenza del VI Piano
          nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui
          alla   legge   17 febbraio   1982,   n.  41,  e  successive
          modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003.
              15.  In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le
          relative   dotazioni   finanziarie  per  l'anno  2003  sono
          finalizzate   agli  interventi  di  cui  alla  proroga  del
          medesimo comma 14.
              16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  su  proposta  del  Comitato  nazionale  per  la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
          e  successive  modificazioni, si provvede all'aggiornamento
          del Piano di cui al comma 14.
              17.  All'art.  67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          e'  aggiunto  il  seguente comma: "2-bis. Agli investimenti
          finanziati  ai  sensi  del  comma  2  si applicano i limiti
          previsti  dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di
          aiuti  di  cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
          n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002, n. 178, e successive modificazioni".
              18.  All'art.  129,  comma  1,  lettera c), della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  dopo  le  parole: "interventi
          strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti: "e
          di indennizzo".».
              -  Il  testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 settembre
          2002,  n.  200,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          13 novembre  2002,  n.  256, recante: «Interventi urgenti a
          favore  del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi
          atmosferici  », come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  2  (Contributo  dello  Stato  sulla spesa per la
          copertura    assicurativa    agevolata   per   le   polizze
          multirischio). - 1. (Comma abrogato).
              2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a
          garanzia  dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di
          polizze   multirischio   sulle   rese,  sui  ricavi,  sulle
          strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per
          la riassicurazione dei rischi di cui all'art. 127, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come finanziato
          dall'art.  13,  comma  4-sexies, del decreto-legge 8 luglio
          2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  2002,  n. 178, puo' assumere in riassicurazione e
          mantiene  a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi
          derivanti   dalle  predette  polizze,  per  un  periodo  di
          sperimentazione  di durata triennale a decorrere dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali
          di   bilancio.   Il   predetto  contributo  e'  concesso  a
          condizione   che  sia  accertato  il  conseguimento  di  un
          adeguato   vantaggio   economico  a  favore  delle  imprese
          agricole.».