Art. 22.
                (Conferimento di delega legislativa)
1.  Al  fine  di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, con
quanto  previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di
invarianza  della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti  legislativi,  recanti  disposizioni correttive e integrative
dello  stesso  decreto  legislativo  n.  215  del  2001, e successive
modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo
8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, in relazione al
termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1
della   presente  legge  e  alle  categorie  di  volontari  in  ferma
prefissata disciplinate dai capi II e III;
b)  prevedere  le disposizioni in materia di stato giuridico relative
alle  categorie  di  volontari  in  ferma  prefissata istituite dalla
presente  legge,  adeguando  quelle  relative  ai  volontari in ferma
prefissata  quadriennale  raffermati con le disposizioni previste per
il  paritetico  personale  in ferma volontaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c)  prevedere  l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto
con le disposizioni della presente legge.
2.  Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di  relazione  tecnica,  e'  richiesto  il  parere  delle  competenti
Commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica,  che  si  esprimono  entro  sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
3.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive   dei  medesimi  decreti  legislativi,  nel  rispetto  dei
principi  e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo
le modalita' di cui al comma 2.
 
          Note all'art. 22:
              -  Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v.
          nota all'art. 1.
              - La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche
          alle  norme  sullo  stato  giuridico e sull'avanzamento dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia di finanza,
          nonche'  disposizioni  relative  alla  Polizia di Stato, al
          Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale dello
          Stato»,   e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta
          il testo dell'art. 2, comma 1:
              «Art.  2. - 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri
          si distinguono in:
                a) appuntati  scelti,  appuntati, carabinieri scelti,
          finanzieri  scelti,  carabinieri  e  finanzieri in servizio
          permanente;
                b) appuntati,   carabinieri  e  finanzieri  in  ferma
          volontaria;
                c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
                d) appuntati  scelti,  appuntati, carabinieri scelti,
          finanzieri  scelti,  carabinieri  e  finanzieri  in congedo
          illimitato,  nell'ausiliaria,  nella  riserva ed in congedo
          assoluto.».