Art. 40. Abilitazione professionale 1. L'abilitazione all'esercizio della professione e' conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale. 2. Presso ciascun Ordine territoriale e' istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine. 3. Il registro di cui al comma 2 e' diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45. 4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.