Art. 40.
                     Abilitazione professionale

   1.  L'abilitazione all'esercizio della professione e' conseguita a
seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un
tirocinio di durata triennale.
   2. Presso ciascun Ordine territoriale e' istituito un registro dei
tirocinanti,  aggiornato  a  cura  dell'Ordine  medesimo,  sulle  cui
iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
   3.  Il  registro  di  cui  al  comma  2  e' diviso in due Sezioni,
denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti
esperti  contabili,  finalizzate  alla  successiva  iscrizione  nelle
rispettive   sezioni  dell'Albo,  previo  superamento  dell'esame  di
abilitazione di cui all'articolo 45.
   4.   Possono   chiedere  l'iscrizione  nelle  Sezioni  tirocinanti
commercialisti  o  tirocinanti  esperti  contabili  del  registro dei
tirocinanti  tutti  coloro che siano in possesso di diploma di laurea
specialistica  della  classe 64/S, classe delle lauree specialistiche
in  scienze  dell'economia,  ovvero  della  classe 84/S, classe delle
lauree  specialistiche  in  scienze economico-aziendali, ovvero delle
lauree  rilasciate  dalle  facolta' di economia secondo l'ordinamento
previgente  ai  decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti
contabili  del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma
di   laurea   della   classe  17,  classe  delle  lauree  in  scienze
dell'economia  e  della  gestione  aziendale, ovvero della classe 28,
classe delle lauree in scienze economiche.