Art. 41.
                    Valore delle classi di laurea

   1.  I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di
laurea   e   di   laurea   specialistica,   definiscono  la  relativa
corrispondenza  con  i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4,
quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.