Art. 41. Valore delle classi di laurea 1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.