Art. 42. Tirocinio 1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalita' di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravita' relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresi' determinate: a) le modalita' di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile; b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti . In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.