Art. 44.
               Svolgimento del tirocinio professionale

   1.  Il  professionista  presso  il quale il tirocinio viene svolto
vigila  sull'attivita'  del  tirocinante.  al  fine di verificare che
questa  sia  volta  all'apprendimento delle tecniche professionali ed
all'acquisizione di esperienze applicative.
   2.  Fatte  salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice
civile,  al  tirocinante  non  si applicano le norme sul contratto di
lavoro per i dipendenti di studi professionali.
   3.  I1  Consiglio  dell'Ordine  territoriale  verifica l'effettivo
svolgimento  del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o
colloqui  con  questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui
all'articolo 42, comma 2.