Art. 45.
                        Esame di abilitazione

   1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  vengono  indette  ogni  anno due sessioni di esame di
abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si
svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni A e B dell'Albo.
   2.  Salvo  quanto  previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b),
coloro  che  hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla
Sezione  A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla
Sezione B dell'Albo.
   3.  Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere
alla  Sezione  B  non  possono partecipare all'esame per l'iscrizione
alla Sezione A dell'Albo.