Art. 72. 
                         Disposizioni comuni 
  1. Chiunque domandi la concessione di una licenza  obbligatoria  ai
sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente
rivolto al titolare del brevetto e di non avere  potuto  ottenere  da
questi una licenza contrattuale ad eque condizioni. 
  2. La licenza obbligatoria puo'  essere  concessa  soltanto  contro
corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore  del  titolare
del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso  e  purche'
il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie  in  ordine
ad  una  soddisfacente  attuazione  dell'invenzione  a  norma   delle
condizioni fissate nella licenza medesima. 
  3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando  risulti
che il richiedente abbia contraffatto il brevetto,  a  meno  che  non
dimostri la sua buona fede. 
  4.  La  licenza  obbligatoria  puo'   essere   concessa   per   uno
sfruttamento      dell'invenzione       diretto       prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno. 
  5. La licenza obbligatoria e' concessa  per  durata  non  superiore
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi  sia  il  consenso
del titolare del  brevetto  o  del  suo  avente  causa,  puo'  essere
trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario  o  con  il  ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. 
  6.  La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non   pregiudica
l'esercizio,  anche   da   parte   del   licenziatario,   dell'azione
giudiziaria circa  la  validita'  del  brevetto  o  l'estensione  dei
diritti che ne derivano. 
  7. Nel decreto di concessione  della  licenza  vengono  determinati
l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie  e  le
altre  condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la  concessione   in
relazione allo scopo della  stessa,  la  misura  e  le  modalita'  di
pagamento del compenso. In  caso  di  opposizione,  la  misura  e  le
modalita'  di  pagamento  del  compenso  sono  determinate  a   norma
dell'articolo 80. 
  8. Le condizioni della licenza possono, con decreto  del  Ministero
delle attivita' produttive, essere variate  su  richiesta  di  ognuna
delle  parti  interessate,  qualora  sussistano  validi   motivi   al
riguardo. 
  9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80. 
  10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata
concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda  a  terzi
l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose  di  quelle
stabilite per la licenza  obbligatoria,  le  condizioni  stesse  sono
estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.