ART. 37.
                              (Spese).

   1.  Sono  a  carico  dello  Stato  italiano le spese sostenute nel
territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo
o  delle  misure  reali  adottate. Tutte le altre spese sono a carico
dello  Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato
d'arresto o richiesto la misura reale.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.