Art. 25.
                          Firma autenticata

  1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile,   la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata  autenticata  dal  notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato.
  2.  L'autenticazione  della firma digitale o di altro tipo di firma
elettronica  qualificata  consiste  nell'attestazione,  da  parte del
pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal
titolare,  previo  accertamento  della sua identita' personale, della
validita'  del  certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento   sottoscritto   non  e'  in  contrasto  con  l'ordinamento
giuridico.
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  o di altro tipo di firma
elettronica   qualificata   da   parte   del  pubblico  ufficiale  ha
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato
altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.
 
          Nota all'art. 25:
              - Si riporta il testo dell'art. 2703 del codice civile:
              "Art.  2703  (Sottoscrizione  autenticata). - Si ha per
          riconosciuta  la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
          altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
              L'autenticazione  consiste  nell'attestazione  da parte
          del  pubblico  ufficiale  che  la  sottoscrizione  e' stata
          apposta   in  sua  presenza.  Il  pubblico  ufficiale  deve
          previamente   accertare   l'identita'   della  persona  che
          sottoscrive.".