Art. 26. Certificatori 1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa. 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Note all'art. 26: - Si riporta l'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): "Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di Amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' onorabilita' e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.". - Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche si veda la nota all'art. 1.