Art. 28
                       Certificati qualificati

  1.  I  certificati  qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
    a)  indicazione  che  il certificato elettronico rilasciato e' un
certificato qualificato;
    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
    rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
    d)  nome,  cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come
tale e codice fiscale del titolare del certificato;
    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la  firma  elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
    f)  indicazione  del  termine  iniziale  e  finale del periodo di
validita' del certificato;
    g)   firma  elettronica  qualificata  del  certificatore  che  ha
rilasciato il certificato.
  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve
indicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del
Paese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice
identificativo generale.
  3.  Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo
scopo per il quale il certificato e' richiesto:
    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di
altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
    b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30, comma
3;
    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del   comma   3,   comunicano  tempestivamente  al  certificatore  il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.