Art. 12.
                      Competenze delle regioni

  1.  Le  regioni  esercitano  la potesta' legislativa concorrente in
materia   di   emittenza   radiotelevisiva   in  ambito  regionale  o
provinciale,  nel  rispetto  dei  principi fondamentali contenuti nel
titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
    a)   previsione   che   la   trasmissione  di  programmi  per  la
radiodiffusione  televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o
provinciale  avvenga  nelle  bande  di  frequenza  previste per detti
servizi  dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione
internazionale  delle  telecomunicazioni,  nel rispetto degli accordi
internazionali,  della  normativa  dell'Unione  europea  e  di quella
nazionale,   nonche'   dei  piani  nazionali  di  ripartizione  e  di
assegnazione delle radiofrequenze;
    b)  attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze  in  ordine  al  rilascio  dei  provvedimenti abilitativi,
autorizzatori  e  concessori necessari per l'accesso ai siti previsti
dal  piano  nazionale  di  assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti  disposizioni  nazionali  e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
proporzionalita'   e   obiettivita',   nonche'   nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
    c)  attribuzione  a  organi della regione o della provincia delle
competenze  in  ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore
di  contenuti  o  per fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi  di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
    d)  previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
lettera  c)  avvenga  secondo  criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialita'  economica  del  soggetto  richiedente,  della qualita'
della   programmazione  prevista  e  dei  progetti  radioelettrici  e
tecnologici,  della  pregressa  presenza  sul  mercato,  delle ore di
trasmissione  effettuate,  della  qualita' dei programmi, delle quote
percentuali  di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del
personale   dipendente,   con  particolare  riguardo  ai  giornalisti
iscritti  all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati;
il  titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica
digitale  in  ambito  locale,  qualora  abbia  richiesto  una  o piu'
autorizzazioni  per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui
alla  lettera  b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta  di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di
cui alla licenza rilasciata.