Art. 13. 
 Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) 
 
  1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10  sono  svolte
anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom),
organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 13,
della legge 31  luglio  1997,  n.  249.  Nello  svolgimento  di  tali
funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli
ispettorati territoriali del Ministero. 
 
          Note all'art. 13. 
              - Il testo dell'art.  1  della  gia'  citata  legge  31
          luglio 1997, n. 249, e' il seguente: 
              «Art.   1   (Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni,   di   seguito   denominata
          «Autorita»,  la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio di valutazione. 
              2.  Ferme  restando   le   attribuzioni   di   cui   al
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  assume  la
          denominazione di «Ministero delle comunicazioni». 
              3.  Sono  organi  dell'Autorita'  il   presidente,   la
          commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
          per i  servizi  e  i  prodotti  e  il  consiglio.  Ciascuna
          commissione e' organo collegiale costituito dal  presidente
          dell'Autorita' e da quattro  commissari.  Il  consiglio  e'
          costituito dal presidente  e  da  tutti  i  commissari.  Il
          Senato della Repubblica e la Camera dei  deputati  eleggono
          quattro commissari ciascuno, i quali vengono  nominati  con
          decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
          ciascun deputato esprime il voto indicando due  nominativi,
          uno per la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti,
          l'altro per la commissione per i servizi e i  prodotti.  In
          caso di  morte,  di  dimissioni  o  di  impedimento  di  un
          commissario, la Camera competente procede  all'elezione  di
          un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
          ordinaria  del  mandato  dei  componenti  l'Autorita'.   Al
          commissario che subentri quando mancano meno  di  tre  anni
          alla predetta scadenza ordinaria non si applica il  divieto
          di conferma di cui all'art. 2, comma 8, legge  14  novembre
          1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato  con
          decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  d'intesa  con  il
          Ministro   delle   comunicazioni.   La   designazione   del
          nominativo del  presidente  dell'Autorita'  e'  previamente
          sottoposta   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge  14  novembre
          1995, n. 481. 
              4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
          e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  verifica  il
          rispetto delle norme previste dagli articoli 1  e  4  della
          legge 14 aprile 1975, n. 103 dalla legge 25 giugno 1993, n. 
          206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23  ottobre  1996,  n.
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996, n. 650. 
              5.  Ai  componenti  dell'Autorita'  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11,  della
          legge 14 novembre 1995, n 481. 
    6. Le competenze dell'Autorita' sono  cosi'  individuate:  a)  la
    commissione per le infrastrutture e le reti esercita le  seguenti
    funzioni: 
                1) esprime parere al  Ministero  delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
          frequenze destinate al servizio di  protezione  civile,  in
          particolare  per  quanto  riguarda  le  organizzazioni   di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
                2)  elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi   del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                3)  definisce,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 15 della legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                4)   sentito   il   parere   del   Ministero    delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                5) cura la tenuta del  registro  degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,   le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
                6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di
          cui al  numero  5)  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella  legge  6
          agosto 1990, n. 223, nonche'  nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983, n. 49, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al presente numero esistenti presso l'ufficio  del  Garante
          per  la  radiodiffusione  e  l'editoria   sono   trasferiti
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 
                7) definisce criteri obiettivi e  trasparenti,  anche
          con    riferimento    alle     tariffe     massime,     per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                8) regola le relazioni  tra  gestori  e  utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
                9)  sentite   le   parti   interessate,   dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                10) riceve periodicamente un'informativa dai  gestori
          del servizio pubblico  di  telecomunicazioni  sui  casi  di
          interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
          indirizzi  sulle  modalita'  di  interruzione.  Gli  utenti
          interessati possono proporre ricorso all'Autorita'  avverso
          le interruzioni del  servizio,  nei  casi  previsti  da  un
          apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                11)  individua,   in   conformita'   alla   normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
                12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali
          di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                13) determina, sentiti i soggetti interessati che  ne
          facciano richiesta, i criteri di definizione dei  piani  di
          numerazione  nazionale  delle  reti  e   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                14) interviene nelle controversie tra l'ente  gestore
          del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 
                15) vigila sui tetti  di  radiofrequenze  compatibili
          con la salute umana e verifica che tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del Ministero delle  comunicazioni.  Il  rispetto  di  tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le concessioni all'installazione di apparati con  emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
              b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                1) vigila sulla conformita' alle  prescrizioni  della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                2) emana direttive concernenti i livelli generali  di
          qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di  ciascun
          gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
          standard minimi per ogni comparto di attivita'; 
                3)  vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione   dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
                4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.  182-bis
          della  legge  22  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni; 
                5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma  e
          di  televendite,  emana  i  regolamenti   attuativi   delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
                6) verifica il rispetto nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge  6  agosto
          1990 n. 223. Le sanzioni si applicano  anche  se  il  fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal  Comitato
          di applicazione del Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          minori viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
                7) vigila sul rispetto della tutela  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
                8) verifica il rispetto nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
                9)  garantisce  l'applicazione   delle   disposizioni
          vigenti   sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'    e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in materia di  equita'  di  trattamento  e  di  parita'  di
          accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella   trasmissione   di
          informazione e di propaganda elettorale ed emana  le  norme
          di attuazione; 
                10)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio pubblico radiotelevisivo e  verifica  l'attuazione
          degli obblighi previsti nella  suddetta  convenzione  e  in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   esprime   parere
          obbligatorio  entro   trenta   giorni   sullo   schema   di
          convenzione  e   sul   contratto   di   servizio   con   la
          concessionaria del servizio pubblico;  inoltre,  vigila  in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico; 
                11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
          correttezza delle indagini sugli indici  di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione  rilevati  da
          altri  soggetti,  effettuando  verifiche  sulla  congruita'
          delle metodologie utilizzate e riscontri sulla  veridicita'
          dei  dati  pubblicati,  nonche'   sui   monitoraggi   delle
          trasmissioni televisive e sull'operato  delle  imprese  che
          svolgono le indagini; la  manipolazione  dei  dati  tramite
          metodologie  consapevolmente  errate  ovvero   tramite   la
          consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai  sensi
          dell'art. 476, primo comma, del codice penale;  laddove  la
          rilevazione degli indici di ascolto non risponda a  criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o ai mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad
          effettuare le rilevazioni necessarie; 
                12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
          sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa   siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
                13)  effettua  il  monitoraggio  delle   trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
                14) applica le sanzioni previste dall'art.  31  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                15)  favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie   e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
              c) il consiglio: 
                1) segnala al Governo l'opportunita'  di  interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
                2) garantisce l'applicazione delle norme  legislative
          sull'accesso   ai   mezzi   e   alle   infrastrutture    di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
                3)  promuove  ricerche  e   studi   in   materia   di
          innovazione tecnologica e di  sviluppo  nel  settore  delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni,  che  viene  riordinato   in   «Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, 
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 
                4) adotta i  regolamenti  di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
                5) adotta le disposizioni attuative  del  regolamento
          di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  23  ottobre
          1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
          rilascio delle licenze e  delle  autorizzazioni  e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi; 
                6)  propone  al  Ministero  delle   comunicazioni   i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
                7)  verifica  i  bilanci  ed  i  dati  relativi  alle
          attivita' ed alla proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento; 
                8) accerta  la  effettiva  sussistenza  di  posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
                9) assume le funzioni e le  competenze  assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
          che e' abrogato; 
                10) accerta la mancata  osservanza,  da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
                11) esprime,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;  decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
                12) entro il 30  giugno  di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
                13) autorizza i  trasferimenti  di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
                14)  esercita  tutte  le  altre  funzioni  e   poteri
          previsti nella legge 14  novembre  1995,  n.  481,  nonche'
          tutte le altre funzioni  dell'Autorita'  non  espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti. 
              7. Le competenze indicate al  comma  6  possono  essere
          ridistribuite  con   il   regolamento   di   organizzazione
          dell'Autorita' di cui al comma 9. 
              8. La separazione contabile e amministrativa, cui  sono
          tenute le imprese  operanti  nel  settore  destinatarie  di
          concessioni    o    autorizzazioni,     deve     consentire
          l'evidenziazione  dei   corrispettivi   per   l'accesso   e
          l'interconnessione       alle       infrastrutture       di
          telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
          servizio   universale   e    quella    dell'attivita'    di
          installazione e gestione delle infrastrutture  separata  da
          quella  di   fornitura   del   servizio   e   la   verifica
          dell'insussistenza di  sussidi  incrociati  e  di  pratiche
          discriminatorie.  La  separazione  contabile  deve   essere
          attuata  nel  termine  previsto  dal  regolamento  di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.
          545, convertito, con modificazioni dalla legge 23  dicembre
          1996,  n.  650.  Le  imprese  operanti  nel  settore  delle
          telecomunicazioni     pubblicano     entro     due     mesi
          dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
          dati di bilancio, con l'evidenziazione  degli  elementi  di
          cui al presente comma. 
              9.  L'Autorita',  entro  novanta   giorni   dal   primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione  e  il   funzionamento,   i   bilanci,   i
          rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga  alle
          disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello   Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto, sulla base della disciplina contenuta nella  legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e le  procedure  per  l'immissione
          nel ruolo del  personale  assunto  con  contratto  a  tempo
          determinato ai sensi del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
          all'autonoma  gestione   delle   spese   per   il   proprio
          funzionamento nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo
          nel bilancio dello Stato ed iscritto in  apposito  capitolo
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative e comportamentali del personale, dei dirigenti  e
          dei componenti della Autorita' attraverso  l'emanazione  di
          un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti  di  cui  al  presente  comma   sono   adottati
          dall'Autorita' con il  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti. 
              10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
          o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi   diffusi
          costituiti in associazioni o comitati, cui  possa  derivare
          un  pregiudizio  dal  provvedimento,  hanno   facolta'   di
          denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
          e di intervenire nei procedimenti. 
              11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti  le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie che possono insorgere fra utenti  o  categorie
          di utenti ed un  soggetto  autorizzato  o  destinatario  di
          licenze oppure tra soggetti autorizzati  o  destinatari  di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in sede giurisdizionale fino a che non sia  stato  esperito
          un tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare
          entro  trenta  giorni   dalla   proposizione   dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione. 
              12.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono   le
          procedure  relative  ai  criteri  minimi   adottati   dalle
          istituzioni dell'Unione  europea  per  la  regolamentazione
          delle  procedure   non   giurisdizionali   a   tutela   dei
          consumatori  e  degli   utenti.   I   criteri   individuati
          dall'Autorita' nella definizione delle  predette  procedure
          costituiscono   principi   per   la    definizione    delle
          controversie  che  le  parti  concordino  di  deferire   ad
          arbitri. 
              13. L'Autorita' si avvale degli  organi  del  Ministero
          delle  comunicazioni   e   degli   organi   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
          di  telecomunicazioni  nonche'   degli   organi   e   delle
          istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,  secondo  le
          norme  vigenti,  il  Garante  per  la   radiodiffusione   e
          l'editoria. Riconoscendo le esigenze di  decentramento  sul
          territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni  di
          governo,  di  garanzia  e   di   controllo   in   tema   di
          comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita'  i
          comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che   possono
          istituirsi   con   leggi   regionali   entro    sei    mesi
          dall'insediamento, ai quali  sono  altresi'  attribuite  le
          competenze  attualmente  svolte  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  individua  gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi organizzativi e di finanziamento dei  comitati.  Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza le funzioni  dei  comitati  regionali  per  le
          comunicazioni  sono  assicurate  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adotta un  regolamento  per  definire  le  materie  di  sua
          competenza  che  possono  essere   delegate   ai   comitati
          regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti  o  organismi  di  riconosciuta   indipendenza   e
          competenza. Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita'  sono
          esenti da bollo. L'Autorita' si  coordina  con  i  preposti
          organi dei Ministeri della difesa e  dell'interno  per  gli
          aspetti di comune interesse. 
              14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
          regionali per  le  comunicazioni  avviene  prioritariamente
          mediante le procedure di mobilita'  previste  dall'art.  4,
          comma  2,  del  decreto-legge  12  maggio  1995,  n.   163,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  1995,
          n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
          e delle telecomunicazioni che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, risulti applicato al  relativo
          ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
          al  personale  in  posizione  di  comando  dall'Ente  poste
          italiane presso gli stessi  ispettorati  territoriali,  nei
          limiti della dotazione organica  del  Ministero,  stabilita
          dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,  i  cui  effetti
          sono stati fatti salvi dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
          650. 
              15. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
          con il Ministro delle comunicazioni e con il  Ministro  del
          tesoro, sono determinati le strutture, il  personale  ed  i
          mezzi di  cui  si  avvale  il  servizio  di  polizia  delle
          telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
          personale del Ministero dell'interno e  degli  stanziamenti
          iscritti nello stato di previsione dello stesso  Ministero,
          rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il
          Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del  tesoro,
          sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
          Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
          settore della radiodiffusione e dell'editoria. 
              16. (Abrogato). 
              17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale
          dipendente dell'Autorita' nel  limite  di  duecentosessanta
          unita'.  Alla  definitiva   determinazione   della   pianta
          organica  si  procede  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e  con
          il Ministro per la funzione pubblica,  su  parere  conforme
          dell'Autorita', in base alla  rilevazione  dei  carichi  di
          lavoro,  anche  mediante  il  ricorso  alle  procedure   di
          mobilita'    previste    dalla    normativa    vigente    e
          compatibilmente con gli stanziamenti ordinari  di  bilancio
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'. 
              18. L'Autorita', in aggiunta  al  personale  di  ruolo,
          puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
          determinato, disciplinato dalle norme di  diritto  privato,
          in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
          previste dall'art. 2, comma 30,  della  legge  14  novembre
          1995, n. 481. 
               19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
          di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche o di enti  pubblici  collocati  in  posizione  di
          fuori   ruolo   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti, ovvero in aspettativa ai  sensi  dell'art.  13
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.  382,  e  successive  modificazioni,   in   numero   non
          superiore, complessivamente, a  trenta  unita'  e  per  non
          oltre  il  20  per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali,
          lasciando non coperto un corrispondente numero di posti  di
          ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
          l'indennita'  prevista  dall'art.  41   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 
              20. In sede di prima attuazione  della  presente  legge
          l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento  del  personale
          di ruolo, nella misura massima del 50 per cento  dei  posti
          disponibili  nella  pianta  organica,   mediante   apposita
          selezione   proporzionalmente   alle   funzioni   ed   alle
          competenze trasferite nell'ambito del personale  dipendente
          dal  Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'Ufficio   del
          Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria  purche'  in
          possesso   delle   competenze   e    dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
          delle singole funzioni. 
              21. All'Autorita' si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995,  n.  481,  non
          derogate  dalle  disposizioni  della  presente  legge.   Le
          disposizioni del comma 9, limitatamente  alla  deroga  alle
          norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche'  dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995,  n.
          481, senza oneri a carico dello Stato. 
              22. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione  previsto  dal  comma  9  del
          presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5,  12
          e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
          il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981,  n.
          416. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
          norme di cui ai commi 11 e 12 del  presente  articolo  sono
          abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6  della  legge  6  agosto
          1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
          con le disposizioni della presente legge.  Dalla  data  del
          suo  insediamento  l'Autorita'  subentra  nei  procedimenti
          amministrativi e giurisdizionali e  nella  titolarita'  dei
          rapporti attivi e passivi facenti capo al  Garante  per  la
          radiodiffusione e l'editoria. 
              23. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          comunicazioni, sono emanati  uno  o  piu'  regolamenti,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
          400, per individuare le competenze  trasferite,  coordinare
          le  funzioni  dell'Autorita'  con  quelle  delle  pubbliche
          amministrazioni   interessate    dal    trasferimento    di
          competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di  dette
          amministrazioni e rivedere le relative piante organiche.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          sono abrogate le disposizioni legislative  e  regolamentari
          che disciplinano  gli  uffici  soppressi  o  riorganizzati,
          indicate nei regolamenti stessi. 
              24.  Presso  il  Ministero   delle   comunicazioni   e'
          istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
          oltre che  da  rappresentanti  dello  stesso  Ministero  da
          esperti di  riconosciuta  competenza  e  da  operatori  del
          settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
          e di proposta nel settore  della  multimedialita'  e  delle
          nuove tecnologie  della  comunicazione.  L'istituzione  del
          Forum non  comporta  oneri  finanziari  aggiuntivi  per  lo
          Stato. 
              25. Fino  all'entrata  in  funzione  dell'Autorita'  il
          Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
          all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
          al Garante per la radiodiffusione e  l'editoria,  anche  ai
          fini di quanto previsto dall'art. 1-bis  del  decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
              26. I ricorsi avverso  i  provvedimenti  dell'Autorita'
          rientrano  nella  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo. La competenza di primo grado e'  attribuita
          in   via   esclusiva   ed   inderogabile    al    tribunale
          amministrativo regione del Lazio. 
              27. (Abrogato). 
              28.  E'  istituito  presso  l'Autorita'  un   Consiglio
          nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
          associazioni rappresentative delle  varie  categorie  degli
          utenti dei servizi di telecomunicazioni  e  radiotelevisivi
          fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
          sociologico,   psicologico,   pedagogico,    educativo    e
          massmediale, che si sono distinte  nella  affermazione  dei
          diritti e della dignita' della persona o delle  particolari
          esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
          utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita',  al
          Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici  e
          privati, che hanno  competenza  in  materia  audiovisiva  o
          svolgono attivita' in questi settori su tutte le  questioni
          concernenti la salvaguardia  dei  diritti  e  le  legittime
          esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del  processo
          comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di  confronto
          e di dibattito  su  detti  temi.  Con  proprio  regolamento
          l'Autorita'  detta   i   criteri   per   la   designazione,
          l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
          degli utenti e fissa il  numero  dei  suoi  componenti,  il
          quale non deve essere superiore a undici.  I  pareri  e  le
          proposte che attengono  alla  tutela  dei  diritti  di  cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.  675,
          sono trasmessi  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              29.  I  soggetti  che  nelle  comunicazioni   richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio della  propria  attivita'  non  rispondenti  al
          vero, sono puniti con le pene previste dall'art.  2621  del
          codice civile. 
              30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
          modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
          dati e delle notizie richiesti dall'Autorita'  sono  puniti
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
          milione a  lire  duecento  milioni  irrogata  dalla  stessa
          Autorita'. 
              31. I soggetti che non ottemperano agli ordini  e  alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  lire  venti  milioni  a  lire   cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni  dominanti,  si  applica   a   ciascun   soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della
          contestazione.  Le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 
              32. Nei casi previsti dai commi 29,  30  e  31,  se  la
          violazione e' di particolare  gravita'  o  reiterata,  puo'
          essere disposta nei confronti del  titolare  di  licenza  o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita', per un periodo non superiore ai  sei  mesi,
          ovvero la revoca.».