Art. 14. 
Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e  per
             le province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Fermo restando il rispetto dei  principi  fondamentali  previsti
dal presente testo unico, la regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di
cui al medesimo testo unico nell'ambito delle  specifiche  competenze
ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione, anche  con  riferimento  alle  disposizioni  del
titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite. 
 
          Nota all'art. 14: 
              - Il titolo V della parte  seconda  della  Costituzione
          concerne: le regioni, le provincie, i comuni.