Art. 14. Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Nota all'art. 14: - Il titolo V della parte seconda della Costituzione concerne: le regioni, le provincie, i comuni.