Art. 25. Passaporto delle piante 1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante. 2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44.