Art. 25. 
                       Passaporto delle piante 
  1.  I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci   elencati
nell'allegato V, parte A, sezione I,  anche  se  originari  di  Paesi
terzi, ad eccezione di quelli prodotti  ai  sensi  dell'articolo  20,
comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati  dal  passaporto
delle piante. 
  2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi  di  vegetali,  prodotti
vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al  comma
1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a
fini non industriali,  ne'  agricoli,  ne'  commerciali  o  consumati
durante  il  trasporto,  possono  circolare   anche   se   non   sono
accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia
alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. 
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i  prodotti
vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono  circolare  in
territorio nazionale qualora siano accompagnati  dai  certificati  di
cui all'articolo 44.