Art. 26. 
         Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante 
  1.  I  soggetti  iscritti  al  RUP  che  intendono  utilizzare   il
passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando
almeno i dati di cui all'allegato XII. 
  2. Qualora i soggetti interessati posseggano  centri  aziendali  in
regioni diverse dalla regione in cui hanno  la  sede  legale,  devono
presentare la richiesta  di  autorizzazione  all'uso  del  passaporto
delle  piante  presso  ciascun   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le  procedure  per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,  conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettere d) ed e).