Art. 27. 
                Tipologia di passaporto delle piante 
  1.  Il  passaporto  delle  piante  e'  costituito  da  un'etichetta
ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII  A,
conformemente ai modelli tipo A, B o C, di cui all'allegato XIII B. 
  2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non
deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che
le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari  regionali
e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature
utilizzate per la commercializzazione delle sementi e  del  materiale
di moltiplicazione. 
  3. Il passaporto per i  tuberi-seme  di  Solanum  tuberosum  L.  e'
costituito  dall'etichetta   ufficiale   prevista   dalla   direttiva
2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura
«passaporto delle piante». Sull'etichetta o  su  un  altro  documento
commerciale  viene  indicato  che  i  prodotti  sono  conformi   alle
disposizioni sull'introduzione ed  il  trasporto  di  tuberi-seme  di
patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione  a
determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate. 
  4. Il passaporto delle piante deve essere compilato,  in  ogni  sua
parte,  a  macchina  o  in  stampatello  con  inchiostro   indelebile
indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali
e prodotti vegetali;  detto  passaporto  e'  invalidato  se  contiene
cancellature o modifiche non convalidate. 
 
          Nota all'art. 27: 
              - La direttiva 2002/56/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          193 del 20 luglio 2002.