Art. 28. Passaporto delle piante «semplificato» 1. E' altresi' consentito l'uso del passaporto «semplificato» costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A, nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A. 2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato puo' accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonche' le quantita' dei vegetali che costituiscono la partita in questione.