Art. 28. 
               Passaporto delle piante «semplificato» 
  1. E'  altresi'  consentito  l'uso  del  passaporto  «semplificato»
costituito da un'etichetta  ufficiale  conforme  al  modello  di  cui
all'allegato XIII C, contenente almeno  le  informazioni  da  1  a  5
indicate  nell'allegato  XIII  A,  nonche'   da   un   documento   di
accompagnamento, utilizzato per fini commerciali,  contenente  almeno
le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A. 
  2. L'etichetta  ufficiale  che  costituisce  parte  integrante  del
passaporto semplificato puo' accompagnare  una  partita  di  vegetali
anche non omogenei, a condizione che il documento di  accompagnamento
descriva i generi, le specie qualora richieste, nonche' le  quantita'
dei vegetali che costituiscono la partita in questione.