Art. 29. 
                   Uso del passaporto delle piante 
  1.   I   soggetti   interessati   provvedono,   sotto    la    loro
responsabilita', ad apporre sui vegetali,  sui  prodotti  vegetali  o
altre voci, sui  loro  imballaggi  o  sui  veicoli  di  trasporto  il
passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego. 
  2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di
vegetali  e  prodotti  vegetali  accompagnata  dal  passaporto  delle
piante, detti vegetali pos-sono  circolare  accompagnati  solo  dalla
fotocopia del passaporto originario. Il soggetto  interessato  dovra'
informare  preventivamente  il   Servizio   fitosanitario   regionale
competente  per  territorio,  nel  quale  ritornano  i  vegetali   in
questione, conservando copia di detta comunicazione. 
  3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio  di  vegetali,
prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori  finali
professionalmente  impegnati  nella   produzione   di   vegetali,   i
passaporti pertinenti per almeno un anno. 
  4. I produttori  e  i  commercianti  quando  vendono  al  dettaglio
vegetali  e  prodotti  vegetali  a  persone   non   professionalmente
impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio
del passaporto delle piante. 
  5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un  vegetale,  prodotto
vegetale o altre voci non originario della  Comunita'  riporta  sullo
stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o,  se  del  caso,
del Paese di spedizione. 
  6. Al momento dell'introduzione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, puo'
sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in
territorio italiano.