Art. 15. 
      Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura 
  1. Il prezzo per unita' di misura si  riferisce  ad  una  quantita'
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 
  2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di  misura
si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina  relativa  al
settore del commercio. 
  3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un  liquido
di governo, anche congelati o surgelati,  il  prezzo  per  unita'  di
misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 
  4. E' ammessa l'indicazione del prezzo  per  unita'  di  misura  di
multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura,  nei  casi
in  cui   taluni   prodotti   sono   generalmente   ed   abitualmente
commercializzati in dette quantita'. 
  5. I prezzi dei  prodotti  petroliferi  per  uso  di  autotrazione,
esposti  e  pubblicizzati   presso   gli   impianti   automatici   di
distribuzione dei carburanti,  devono  essere  esclusivamente  quelli
effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di  esporre
in modo visibile dalla carreggiata stradale  i  prezzi  praticati  al
consumo. 
 
          Note all'art. 15:
              -   Il  testo  dell'art.  14  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114, recante «Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma  4,  della  legge  15 marzo  1997, n. 59» (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e'
          il seguente:
              «Art.  14  (Pubblicita'  dei  prezzi).  - 1. I prodotti
          esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o
          all'ingresso   del   locale  e  nelle  immediate  adiacenze
          dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,
          ovunque  collocati,  debbono indicare, in modo chiaro e ben
          leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso
          di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
              2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello
          stesso  valore  e'  sufficiente l'uso di un unico cartello.
          Negli  esercizi  di  vendita e nei reparti di tali esercizi
          organizzati  con  il sistema di vendita del libero servizio
          l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
          in  ogni  caso  per  tutte  le  merci  comunque  esposte al
          pubblico.
              3.  I  prodotti  sui  quali  il  prezzo  di  vendita al
          dettaglio  si  trovi  gia' impresso in maniera chiara e con
          caratteri  ben  leggibili,  in  modo che risulti facilmente
          visibile  al  pubblico,  sono esclusi dall'applicazione del
          comma 2.
              4.   Restano   salve   le  disposizioni  vigenti  circa
          l'obbligo   dell'indicazione   del  prezzo  di  vendita  al
          dettaglio per unita' di misura.».