Art. 16. 
                              Esenzioni 
  1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per  unita'
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia  di  natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti: 
    a) prodotti  commercializzati  sfusi  che,  in  conformita'  alle
disposizioni di esecuzione della legge  5  agosto  1981,  n.  441,  e
successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita  a  peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; 
    b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; 
    c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; 
    d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione  e
contenuti in un unico imballaggio; 
    e) prodotti preconfezionati che siano  esentati  dall'obbligo  di
indicazione   della   quantita'   netta   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  109,  e
successive modificazioni, concernenti  l'attuazione  delle  direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; 
    f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio,  che
necessitano di lavorazione da  parte  del  consumatore  per  ottenere
l'alimento finito; 
    g) prodotti di fantasia; 
    h) gelati monodose; 
    i) prodotti non alimentari che possono essere venduti  unicamente
al pezzo o a collo. 
  2. Il Ministro delle attivita'  produttive,  con  proprio  decreto,
puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma  1,  nonche'
indicare  espressamente  prodotti  o  categorie   di   prodotti   non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. 
 
          Note all'art. 16:
              -  La  legge  5 agosto 1981, n. 441, recante «Vendita a
          peso  netto  delle  merci»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218.
              -   Il   testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo
          27 gennaio   1992,   n.   109,  recante  «Attuazione  delle
          direttive     89/395/CEE     89/396     CEE     concernenti
          l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita' dei
          prodotti  alimentari», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) e' il seguente:
              «Art.  9  (Quantita).  -  1.  La  quantita' netta di un
          preimballaggio  e'  la quantita' che esso contiene al netto
          della tara.
              2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella
          definita  dall'art.  2  del decreto-legge 3 luglio 1976, n.
          451,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 agosto
          1976,  n.  614, dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n.
          690,  e  dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
              3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati
          deve  essere  espressa  in  unita' di volume per i prodotti
          liquidi  ed  in  unita'  di  massa  per gli altri prodotti,
          utilizzando  per  i  primi  il litro (I o L), il centilitro
          (cl)  o  il  millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo
          (kg)  o  il  grammo  (g),  salvo deroghe stabilite da norme
          specifiche.
              4.  Nel  caso  di imballaggio, costituito da due o piu'
          preimballaggi  individuali  contenenti  la stessa quantita'
          dello  stesso  prodotto,  l'indicazione  della quantita' e'
          fornita  menzionando  il  numero  totale  dei preimballaggi
          individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
              5.   Le   indicazioni  di  cui  al  comma  4  non  sono
          obbligatorie  quando  il  numero  totale  dei preimballaggi
          individuali   puo'   essere  visto  chiaramente  e  contato
          facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun
          preimballaggio  individuale  puo'  essere chiaramente vista
          dall'esterno almeno su uno di essi.
              6.  Nel  caso di imballaggi preconfezionati, costituiti
          da  due  o  piu'  preimballaggi  individuali  che  non sono
          considerati   unita'   di   vendita,   l'indicazione  della
          quantita'  e' fornita menzionando la quantita' totale ed il
          numero  totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per
          i  prodotti  da  forno,  quali  fette  biscottate, crakers,
          biscotti,  prodotti  lievitati monodose, e per i prodotti a
          base   di   zucchero  e'  sufficiente  l'indicazione  della
          quantita' totale.
              7.  Se  un  prodotto  alimentare  solido  e' presentato
          immerso  in  un  liquido  di  governo, deve essere indicata
          anche  la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di
          governo  si  intendono  i  seguenti prodotti, eventualmente
          mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati,
          purche'  il  liquido  sia soltanto accessorio rispetto agli
          elementi  essenziali  della  preparazione  alimentare e non
          sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
                a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
                b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
                c)  soluzioni  acquose di zuccheri, soluzioni acquose
          di altre sostanze o materie edulcoranti;
                d)  succhi  di  frutta  e  di  ortaggi nel caso delle
          conserve di frutta e di ortaggi.
              8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
                a)  per  i  prodotti generalmente venduti a pezzo o a
          collo;  qualora  contenuti  in  un  imballaggio globale, il
          numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno
          e   facilmente  contato  ovvero  indicato  sull'imballaggio
          stesso;
                b)  per  i prodotti dolciari la cui quantita' non sia
          superiore a 30 g;
                c) per  i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5
          g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
              9.  I  prodotti  soggetti a notevoli cali di massa o di
          volume  devono  essere pesati alla presenza dell'acquirente
          ovvero  riportare  l'indicazione  della  quantita' netta al
          momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
              10.  La  quantita'  di prodotti alimentari, per i quali
          sono  previste  gamme  di  quantita'  a volume, puo' essere
          espressa utilizzando il solo volume».