Art. 16. Esenzioni 1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 2. Il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Note all'art. 16: - La legge 5 agosto 1981, n. 441, recante «Vendita a peso netto delle merci» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218. - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione delle direttive 89/395/CEE 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) e' il seguente: «Art. 9 (Quantita). - 1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che esso contiene al netto della tara. 2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'art. 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. 3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unita' di volume per i prodotti liquidi ed in unita' di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. 4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi individuali contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi. 5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo' essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi. 6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della quantita' totale. 7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purche' il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto: a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia; b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi. 8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria: a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso; b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche. 9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. 10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantita' a volume, puo' essere espressa utilizzando il solo volume».