Art. 17-bis 
               (( (Annunci di riduzione di prezzo).)) 
 
  ((1.  Ogni  annuncio  di  riduzione  di  prezzo  indica  il  prezzo
precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di
tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. 
  2. Per prezzo precedente si intende il prezzo piu' basso  applicato
dal professionista alla generalita' dei consumatori nei trenta giorni
precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 non  si  applica  ai  prodotti
agricoli e alimentari deperibili di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo  8
novembre 2021, n. 198. 
  4. Per i prodotti che sono stati immessi sul  mercato  da  meno  di
trenta giorni, il professionista e' tenuto ad indicare il periodo  di
tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.  Fanno  eccezione  i
"prezzi  di  lancio",  caratterizzati  da   successivi   annunci   di
incremento di prezzo,  non  soggetti  alla  disciplina  del  presente
articolo. 
  5. Nel caso in cui la  riduzione  di  prezzo  sia  progressivamente
aumentata,  durante  una   medesima   campagna   di   vendita   senza
interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e,
per le riduzioni successive, il prezzo precedente e' il prezzo  senza
la riduzione anteriore alla prima  applicazione  della  riduzione  di
prezzo. 
  6.   Il   presente   articolo   si   applica    anche    ai    fini
dell'individuazione del prezzo  normale  di  vendita  da  esporre  in
occasione delle vendite  straordinarie  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.  Il  presente
articolo non si applica alle vendite sottocosto di  cui  all'articolo
15, comma 7, del citato decreto legislativo n.  114  del  1998  e  il
prezzo di vendita al pubblico sottocosto non  rileva  ai  fini  della
individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2. 
  7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma
3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le
modalita' ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri: 
    a) natura, gravita', entita' e durata della violazione; 
    b) eventuali azioni intraprese dal professionista  per  attenuare
il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
    c)   eventuali   violazioni   commesse    in    precedenza    dal
professionista; 
    d) i benefici finanziari conseguiti  o  le  perdite  evitate  dal
professionista in conseguenza della violazione, se  i  relativi  dati
sono disponibili; 
    e) sanzioni irrogate al professionista per la  stessa  violazione
in altri Stati membri in casi transfrontalieri  in  cui  informazioni
relative a tali sanzioni sono disponibili  attraverso  il  meccanismo
istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017; 
    f) eventuali altri fattori aggravanti  o  attenuanti  applicabili
alle circostanze del caso.)) 
                                                               ((46)) 
 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, ha disposto (con l'art. 2, comma  1)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  si  applicano
alle  campagne  promozionali  a  decorrere  dal  novantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".