Art. 17-bis
(( (Annunci di riduzione di prezzo).))
((1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo
precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di
tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.
2. Per prezzo precedente si intende il prezzo piu' basso applicato
dal professionista alla generalita' dei consumatori nei trenta giorni
precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti
agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 198.
4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di
trenta giorni, il professionista e' tenuto ad indicare il periodo di
tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i
"prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di
incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente
articolo.
5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente
aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza
interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e,
per le riduzioni successive, il prezzo precedente e' il prezzo senza
la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di
prezzo.
6. Il presente articolo si applica anche ai fini
dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in
occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente
articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo
15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il
prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della
individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma
3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le
modalita' ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:
a) natura, gravita', entita' e durata della violazione;
b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare
il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal
professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal
professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati
sono disponibili;
e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione
in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni
relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo
istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili
alle circostanze del caso.))
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano
alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".